Ereditare un Vetterli non denunciato dal de cuius
Ho ereditato nr. 2 fucili, uno da caccia regolarmente denunciato, l’altro di cui non si trova traccia di alcun documento. Entrambi (non avendo licenza/porto d’armi), sono stati ritirati e attualmente custoditi presso la questura. Ora sono in attesa di espletare tutte le varie formalità e documentazioni (licenza/nulla osta acquisizione armi), ma se per la prima arma non vi sono problemi, sorgono invece per la seconda, in quanto per la stessa non ho alcuna documentazione nè posso venirne in possesso. La questura mi ha riferito che basterebbe una certificazione da parte di un armaiolo che appunto certifichi l’arma. L’arma in questione, attraverso ricerche in internet e tramite dati impressi (ma poco leggibili) sulla canna dell’arma, è emerso che: trattasi di un Vetterli, nato in Svizzera (1869) con caricatore posto sotto la canna e adottato dalla stessa. La versione italiana è sostanzialmente identica (otturatore/culatta/calibro) e si differenziava in quanto monocolpo, il fucile militare italiano a retrocarica dell’esercito unitario del Regno come mod. 1870 fu utilizzato nella grande guerra come arma in uso alla territoriale. Rimase in uso fino al 1920-30, poi fu trasformato per uso civile, portando il calibro a 16 per uso venatorio per la piccola caccia. I dati rinvenuti e presunti sono: PSF (polveri senza fumo) – matricola a quattro numeri di cui uno forse è un 5 o un 3 – una scritta riportante BRESCIA e uno stemma di Gardone V.T. Vorrei sapere come mi devo muovere per poter acquisire l’arma.
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
Con riferimento all’eredità del Vetterli, date le diverse e complesse circostanze illustrate nel quesito e le richieste poste dalla Questura, la difficoltà potrebbe essere di triplice ordine, ossia afferente l’individuazione dei segni distintivi dell’arma, la sua tipologia e l’assenza della denuncia di detenzione.
Infatti, le ragioni alla base della richiesta della Questura di una certificazione da parte di un armaiolo potrebbero da un lato interessare l’assenza o meglio la non certezza sull’arma della matricola e degli altri segni distintivi (sigla del fabbricante e paese di fabbricazione) e dall’altro potrebbero attenere all’incertezza della tipologia di arma, se da guerra o ex ordinanza. Relativamente al primo aspetto, ossia l’incertezza dei segni distintivi, riguardo la matricola si evidenzia sia che un’indagine accurata sull’arma potrebbe chiarire tutti i numeri componenti la matricola, sia che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, L. n. 110/1975, l'obbligo della matricola è escluso per le armi comuni da sparo prodotte o importate anteriormente al 1920 (ciò è ribadito dalla Risp. M.I. 19 luglio 2004, n. 557/PAS.9624-10100(2)), pertanto è bene avere una certificazione che attesti l’epoca di produzione di questa tipologia di arma; con riguardo alla sigla del fabbricante, si fa presente che la stessa è divenuta ufficialmente obbligatoria solo per le armi fabbricate successivamente al 06.5.1975 (data di entrata in vigore della L. n. 110/1975, anche se già nel R.D. n. 2121/1924, all’art. 5, viene indicato che “Tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste della marca di fabbrica” ma nel caso in esame potrebbe trattarsi di un’arma importata); con riguardo poi al paese di fabbricazione, tale requisito può ritenersi soddisfatto con l’indicazione di Brescia, la quale potrebbe indicare sia il luogo di fabbricazione, sia che si tratti di un’arma importata in Italia e qui sottoposta alle prove di pressione: ai sensi degli artt. 1 e 8 del R.D. n. 3152/1923, infatti, sia “le armi importate dall’estero” sia le “armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia, da ditte private e per il commercio” dovevano (e devono) essere sottoposte alle prove di pressione del BNP di Gardone Val Trompia. Relativamente al secondo aspetto, ossia all’incertezza sulla tipologia di arma, la certificazione dell’armaiolo potrebbe fugare ogni dubbio sul fatto che non si tratti di un’arma da guerra ma di un’arma comune o al massimo di un’ex ordinanza, dunque di un’arma detenibile. Ciò, ad avviso della scrivente, potrebbe essere provato dalla presenza sull’arma (come indicato nel quesito) della sigla PSF e punzonatura del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia, i quali attestano che l’arma è stata oggetto delle prove di pressione (prova ordinaria a polvere senza fumo per le armi ad anima liscia) presso il BNP. La presenza della punzonatura è importante sia perché può rafforzare la tesi che l’arma non sia clandestina, atteso che, come già detto, all’art. 5 del R.D. n. 2121/1924 si prescrive che “Tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste […] del numero di matricola”, sia perché prova che ci troviamo di fronte ad un’arma comune o al massimo ad un’ex ordinanza, ma non un’arma da guerra (ai sensi dell’art. 8, R.D. n. 3152/1923, infatti, le prove di pressione non devono essere effettuate su armi militari), sia perché si potrebbe chiedere al Banco Nazionale di Prova di verificare, partendo dal numero di matricola, se tra gli archivi vi sia la certificazione o comunque documentazione inerente tale arma, in modo da poterne ricostruire la storia e dimostrarne la lecita provenienza. Nel caso invece, che la scrivente, date le informazioni fornite, si sente di escludere, si trattasse di un’arma militare, si presenterebbero le seguenti possibilità. L’erede potrebbe detenere l’arma, previo avviso immediato al Ministero dell’Interno e richiesta di rilascio di apposita detenzione a conservarla (art. 10, comma 2, L. n. 110/1975), solo nel caso in cui il de cuius fosse stato a suo tempo detentore autorizzato alla raccolta di armi da guerra ai sensi dell’art. 28 TULPS entro la data del 06.5.1975, ossia l’entrata in vigore della L. n. 110/1975 (ma non è il caso in esame, poiché nel quesito si indica anzi che l’arma è priva della denuncia di detenzione); oppure, e in ogni caso, qualora si riuscisse a dimostrare (magari con una perizia di un armaiolo e al limite a seguito dell’intervento della sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente) che l’arma è stata fabbricata anteriormente al 1890, e dunque trattasi di arma antica (art. 6 D.M. 14 aprile 1982, per la quale anche non vi sarebbe l’obbligo della matricola ai sensi dell’art. 5 stesso D.M.), l’erede potrebbe detenerla anche se arma da guerra (ovviamente purché munito di valido titolo, ossia licenza di porto d’armi o nulla osta all’acquisto); oppure, infine, in assenza di tutti tali requisiti, l’arma militare non potrebbe essere detenuta dall’erede e quindi l’Autorità di P.S. che ne ha la disponibilità la verserebbe alle direzioni di artiglieria per la rottamazione, dopo aver interessato la sovrintendenza per i beni artistici e storici, la quale potrebbe, eventualmente, far assegnare la stessa ad un museo (Risp. M.I. 19 luglio 2004, n. 557/PAS.9624-10100(2))
Con riguardo, infine, alla circostanza illustrata per cui non vi è traccia della denuncia di detenzione dell’arma, assenza che non consentirebbe di dimostrarne la (lecita) provenienza, si osserva quanto segue. Anzitutto, la Questura dovrebbe interrogare il sistema di archiviazione dati del CED inserendo il numero di matricola dell’arma, così da verificare se risulti una qualche denuncia di detenzione; in ogni caso, l’eventuale esito negativo di tale ricerca non proverebbe nulla, poiché gli archivi informatici sono molto recenti. L’omessa denuncia dell’arma da parte del de cuius ha senz’altro fatto incorrere questo, quando era in vita, nel reato di detenzione abusiva di cui all’art. 697 c.p.; a norma dell’art. 6 L. n. 152/1975 in combinato disposto con l’art. 240, co. 2, c.p., a tutti i reati concernenti le armi si applica la confisca obbligatoria delle stesse e, nel caso la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato, la confisca è sempre ordinata “anche se non è stata pronunciata condanna”. Nel caso di specie, tuttavia, sebbene l’arma a suo tempo sia stata oggetto del reato di detenzione abusiva per omessa denuncia di detenzione, per il quale, come detto, deve essere sempre ordinata la confisca, anche se non sia stata pronunciata sentenza di condanna (art. 240, co. 2, lett. b), c.p.), si potrebbe escludere che la stessa possa essere oggetto di confisca da parte dell’autorità giudiziaria, facendo leva sui due seguenti principi: da un lato, non può iniziarsi alcun procedimento penale nei confronti di un soggetto deceduto, poiché lo stesso procedimento penale sarebbe viziato da inesistenza giuridica per la mancanza di un presupposto processuale essenziale, ossia l’indagato/imputato (Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 1990 – c.c. 19 aprile 1990, n. 1502 – Scicolone, e “l’inesistenza del procedimento non determina in nessun caso la formazione del giudicato”), pertanto, mancando il procedimento penale, manca il presupposto a cui agganciare l’adozione della misura di sicurezza patrimoniale quale è la confisca; dall’altro, a norma del comma 4 del predetto art. 240 c.p., la confisca non va ordinata “se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”, come potrebbe essere nel caso in esame, poiché l’erede ha acquisito la disponibilità dell’arma in buona fede ignorando che fosse stata oggetto di reato, e la detenzione dell’arma medesima può essere appunto conseguita con una autorizzazione amministrativa. Nel caso di specie si suggerisce quindi di fornire alla Questura quante più prove possibili attestanti la provenienza di fatto dell’arma ossia per successione ereditaria: sarà opportuno quindi produrre testimonianze e dichiarazioni di parenti, amici, conoscenti del de cuius comprovanti che quell’arma era in suo possesso quando era in vita ed è stata rinvenuta presso la sua abitazione dopo il decesso. In questo modo si cercherà di provare la provenienza di fatto lecita dell’arma. Infine, provato che l’arma proviene da soggetto identificato defunto, nei confronti del quale dunque, secondo il ragionamento sopra riportato, non sarebbe possibile procedere penalmente nè disporre confisca, potrebbe accadere che prima che l’erede possa entrare nella disponibilità dell’arma medesima e quindi assumerne la detenzione, l’autorità giudiziaria debba verificare che con quell’arma non siano stati commessi reati (furto, rapine, etc.) che ne giustificherebbero la confisca (Risp. M.I. 19 luglio 2004, n. 557/PAS.9624-10100(2)).
Si suggerisce quindi di sottoporre l’arma alla perizia di un armaiolo al fine di individuarne in maniera completa gli elementi distintivi e la tipologia e, con il numero di matricola, chiedere al Banco Nazionale di Prova se sia possibile risalire alla certificazione relativa alle prove di pressione a suo tempo effettuate; al contempo, è bene dare prova in qualsiasi modo alla Questura della provenienza di fatto dell’arma dal de cuius.
Avv. Adele Morelli
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