Validità del certificato medico di idoneità per richiesta rinnovo PdA uso caccia
Il certificato medico rilasciato dal medico militare che è necessario allegare alla richiesta di rinnovo di licenza di porto d’armi per uso caccia ha un termine di validità? Può scadere prima che la Questura abbia deciso sull’istanza di rinnovo?
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
L’art. 1 della L. n. 89/1987 (recante “Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino”) prescrive che “Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità”, il successivo articolo 2 specifica che i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il detto certificato medico sono stabiliti dal Ministro della Sanità con apposito decreto. Attualmente il decreto ministeriale di riferimento è il D.M. 28 aprile 1998 (già D.M. 14 settembre 1994), il quale stabilisce che “L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici
medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico […] rilasciato dal medico di fiducia […], di data non anteriore a tre mesi”. Con riferimento specifico alla licenza di porto di fucile per uso caccia, i commi 8 e 9 dell’art. 22 della L. n. 157/1992 (c.d. legge caccia) prescrivono che “8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità. 9 .La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.”.
Dalla lettura della normativa di riferimento si ricava, pertanto, che un primo termine di presentazione viene sancito per il certificato anamnestico rilasciato dal medico di base, certificato che è necessario produrre al medico militare o al medico degli uffici medico-legali delle unità sanitarie locali o della Polizia di Stato per la visita specifica, il quale medico valuterà se si è prodotto un certificato in corso di validità (entro tre mesi dal suo rilascio). Al termine dello specifico accertamento, il medico militare o il medico degli uffici medico-legali delle unità sanitarie locali o della Polizia di Stato rilascerà apposito certificato di idoneità (o non idoneità) all’interessato, il quale a sua volta lo produrrà all’Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in allegato alla ulteriore documentazione (fotografie, ricevute versamento, etc.). Un secondo termine di presentazione viene quindi previsto con riferimento al predetto certificato medico di idoneità, il quale, come prescrive espressamente la normativa, deve essere al momento della domanda di rinnovo “di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa”. Il testo della norma è chiaro e non suscettivo di dubbi interpretativi o interpretazioni equivoche: corre in capo all’interessato l’obbligo di produrlo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente nel termine di tre mesi dal suo rilascio; compiuto tale tempestivo adempimento, il medesimo certificato medico acquisisce l’ “idoneità” a comprovare l’idoneità psicofisica dell’interessato per sei anni a partire dal rinnovo del porto d’armi (art. 22, co. 9, L. n. 157/1992 per il porto d’armi uso caccia, art. 61 Reg. TULPS per porto di arma lunga per difesa personale, art. unico della L. 323/1969 per il porto d’armi per tiro a volo) pertanto la durata dello stesso certificato coincide e coinciderà con la durata del titolo in caso di concessione del rinnovo.
In ragione di ciò, appare incongruente ritenere che tale certificato, prodotto alla propria Questura in tempo utile (entro tre mesi dal suo rilascio), possa poi perdere la propria efficacia e validità dopo tale adempimento e quindi quando l’istanza è al vaglio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, se questa non ha provveduto sull’istanza di rinnovo nel termine di tre mesi da quando è stato rilasciato il certificato. La soluzione interpretativa prospettata (la durata della validità del certificato coincide con la durata della titolarità del porto d’armi e l’unico onere in capo al richiedente è quello di presentare il certificato entro tre mesi dal suo rilascio) infatti, oltre ad essere condivisa dai più, è altresì confacente con la lettura in combinato disposto del su menzionato art. 22, co. 9, L. n. 157/1992 con gli art. 1, co. 2 e art. 2, co. 2, 3 e 6, L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo (unitamente alla Circolare 4 luglio 2010). Va infatti evidenziato che, da un lato, come già detto, l’art. 22, co. 9, legge caccia, prescrive che il richiedente il rinnovo produca al proprio ufficio di Pubblica Sicurezza il certificato medico di idoneità entro tre mesi dal suo rilascio, dall’altro, l’art. 2, co. 6, L. n. 241/1990 stabilisce che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono […] dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte” ed il precedente art. 1, co. 2, stessa legge, prevede che “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. Orbene, se al momento della domanda il richiedente produce la relativa documentazione nei termini di legge prescritti, e non v’è alcuna previsione specifica che sancisca la perdita di validità ed efficacia medio tempore di talune certificazioni prodotte (la norma, infatti, all’art. 22, co. 9, della legge caccia impone solo che il richiedente produca il certificato medico di idoneità entro tre mesi dal suo rilascio), mentre il DPR n. 214/2012 prescrive che l’Autorità di Pubblica Sicurezza deve provvedere sulle istanze di rilascio o rinnovo di porto d’armi entro il termine massimo di novanta giorni, allora non può che dedursi che, posto che il richiedente abbia prodotto tempestivamente alla propria Questura il certificato medico di idoneità, ossia entro il termine di tre mesi dal suo rilascio, tale certificato acquisisce automaticamente una validità la cui durata è almeno pari al termine massimo entro cui la Questura ha l’obbligo di provvedere sull’istanza di rinnovo, ossia novanta giorni, salvo quanto si dirà in seguito. Peraltro, la richiesta di un nuovo certificato medico di idoneità da parte della Questura si scontrerebbe pure con il disposto di cui all’art. 1, co. 2, L. n. 241/1990, che prescrive che la P.A. può aggravare il procedimento solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Va in ogni caso tenuto presente che, considerato che con riguardo al certificato medico di idoneità si versa in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, allo stesso va sicuramente applicato l’art. 41 D.P.R. n. 445/2000 (rubricato appunto “Validità dei certificati”), il quale sancisce che i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni diversi da quelli attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (quindi, a contrario, i certificati attestanti fatti soggetti a modificazioni) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. Quindi, complessivamente, il certificato medico di idoneità ha validità di sei mesi dal suo rilascio, ma deve essere prodotto all’autorità di Pubblica Sicurezza, per la domanda di rinnovo, entro tre mesi dalla data di rilascio.
Pertanto, l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente al rilascio o al rinnovo del porto d’armi potrà chiedere la produzione di un nuovo certificato medico di idoneità solo nel caso in cui non sarà stata in grado di provvedere sull’istanza (di rilascio o di rinnovo) alla scadenza dei sei mesi da quando è stato rilasciato all’istante il certificato medico di idoneità; ogni altra richiesta in un termine inferiore al predetto dovrà ritenersi illegittima ed arbitraria, considerato, peraltro, che il predetto certificato ha un suo costo specifico e necessita altresì per la sua validità dell’apposizione di valori in bollo. Si suggerisce, quindi, di produrre al proprio ufficio di Pubblica Sicurezza il certificato medico di idoneità immediatamente dopo il rilascio, così da evitare di incorrere nel rischio di dover affrontare una doppia spesa, considerato il fisiologico termine di due mesi, al minimo, necessario ai pubblici uffici per il rilascio del titolo, termine che può verosimilmente allungarsi in caso fosse necessario produrre altra documentazione (aggiornamento dati CED, eventuali sentenze di assoluzione, certificazione relativa all’uso in passato di stupefacenti, etc.).
Infine, si tenga presente che la medesima certificazione medica di idoneità viene richiesta, come già accennato, in occasione del primo rilascio del porto d’armi uso caccia, e poiché la norma (art. 1 L. n. 89/1987 e art. 22, co. 8, L. n. 157/1992) non prevede il termine specifico entro cui la certificazione predetta va prodotta, si deve dedurre che la stessa abbia una validità in ogni caso non inferiore a sei mesi, come previsto dal su citato art. 41 D.P.R. n. 445/2000.
Avv. Adele Morelli
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