Le guardie venatorie volontarie possono portare armi in servizio?
Vorrei sapere se le circolari 559/C.5803/10100.A(1) del 26.03.1985 e 557/B.24111.10173.A(7) del 27.03.2003 sono ancora valide e quindi se le guardie venatorie con decreto rilasciato dalla Prefettura (ieri) e dalla Provincia (oggi) possono portare un'arma lunga in servizio di vigilanza comandato dalla propria associazione, viste le circolari citate. Tutte le guardie hanno anche il decreto rilasciato dalla prefettura come guardie zoofile.
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
Il quesito proposto richiede la trattazione congiunta di più aspetti ed interessa questioni che sono oggetto di un dibattito vivo e costante.
La prima circolare citata, la nr. 559/c.5803/10100.A(1) del 26.03.1985, emanata sotto la vigenza della precedente legge sulla caccia (L. n. 968/1977) qui interessa nelle parti in cui afferma: “1-le guardie volontarie venatorie che attestino la loro qualifica mediante esibizione dell’apposito decreto prefettizio, se munite solo di licenza per porto di fucile da caccia, possono portare seco l’arma in ogni periodo dell’anno per le finalità e con i limiti previsti dalla normativa sulla caccia.” e “4-resta per fermo infine, che, in casi di effettivo, dimostrato bisogno ed a richiesta esplicita dell’interessato, potrà essere rilasciata licenza che abiliti al porto di fucile, al tempo stesso, sia per caccia che per difesa personale”.
La seconda circolare citata, la nr. 557/B.24111.10173.A(7) del 27.03.2003, emanata sotto la vigenza dell’attuale legge sulla caccia (L n. 157/1992), qui interessa nei seguenti punti: “l’assegnazione della qualifica di guardia volontaria venatoria non comporta automaticamente il rilascio del porto d’armi.”, quindi con riferimento alla pima circolare: “nella circolare (al punto 1) è precisato che gli appartenenti a tale categoria possono portare il fucile in ogni periodo dell’anno per le finalità e con i limiti previsti dalla normativa sulla caccia. Tra i limiti rientra, in particolare, quello territoriale, il che è sufficiente a differenziare la facoltà concessa agli interessati dalla licenza di cui all’art. 42 TULPS, che consente di girare armati, indipendentemente dalle funzioni svolte, senza limiti di tempo né di spazio.”, “La ministeriale in argomento, concedendo la facoltà di portare il fucile in ogni periodo dell’anno alle guardie volontarie venatorie che attestino la loro qualità mediante l’esibizione dell’apposito decreto prefettizio, ha inteso, ovviamente, riferirsi solo a quanti abbiano la qualifica di guardia particolare giurata” e “Per quanto concerne, invece, le guardie volontarie venatorie che non siano riconosciute guardie particolari giurate, al punto 4 della ministeriale in argomento è stato evidenziato che il rilascio di una licenza che abiliti al porto di fucile, al tempo stesso, sia per caccia che per difesa personale, è condizionato all’esistenza di un effettivo, dimostrato bisogno, oltre che ad espressa richiesta dell’interessato”.
Orbene, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b), L. n. 157/1992, la vigilanza venatoria è affidata “alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.”; si precisa che ai sensi dell’art. 163, co. 3, lett. a), D.Lgs.vo n. 112/1998, la nomina “a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157” è ora di competenza delle province; il successivo comma 5 del predetto articolo 27 dispone che “Alle guardie venatorie volontarie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni”.
Dalla normativa appena esplicitata si deduce facilmente che le guardie venatorie volontarie sono tali solo in virtù di un apposito decreto della provincia che attribuisca loro la qualifica di guardia giurata e possono prestare servizio di vigilanza in materia venatoria solo e proprio perché sono guardie particolari giurate. Le stesse, in ogni caso, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, pertanto non possono munirsi di armi ai fini dello svolgimento del servizio. Tale interpretazione si è ormai andata consolidando nel tempo, tanto che è stata più volte confermata e ribadita sia in occasione di circolari ministeriali (nota Ministero della Giustizia n. 557/B.15629.12982 (6) del 28 agosto 2003) sia dalla giurisprudenza penale (Cass. Pen., n. 23631 dell’11 giugno 2008 e n. 34688 del 23 settembre 2011) sia dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1995). La corretta lettura delle norme di riferimento, alla luce della giurisprudenza consolidata sul punto, consente di estrapolare i seguenti principi, per cui le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia):
- se munite di licenza di porto d’armi per uso di caccia, non possono esercitare l’attività venatoria durante il servizio di vigilanza, secondo quanto prescritto espressamente dall’art. 27, co. 5, L. n. 157/1992 (“Alle guardie venatorie volontarie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni”); considerato che a norma dell’art. 12, co. 3, stessa legge, “È considerato […] esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo” (si veda a tal proposito Cass. Pen., 30 settembre 1994, n. 2555, secondo cui “Il concetto di esercizio venatorio deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere. L’attitudine può ricavarsi da elementi quali il possesso di fucile e delle relative cartucce”, conf. Cass. Pen., 5 giugno 1996, n. 6812, che annovera nel concetto “il vagare o il soffermarsi con armi”), può facilmente desumersi che le stesse non possano, durante il servizio, portare con se’ fucili da caccia; il punto che segue chiarirà meglio questo aspetto;
- non possono in ogni caso portare con sé nessuna tipologia di arma a nessun titolo durante il servizio, perché non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria; ciò è stato bene evidenziato, tra le tante, dalla recentissima pronuncia TAR Lombardia, Sez. III, sent. n. 1918 del 18 luglio 2013, la quale ha statuito che “È legittimo il regolamento di coordinamento delle guardie giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittico e venatorio, nella parte in cui è fatto divieto alle guardie volontarie venatorie durante l’espletamento del servizio, di “portare qualsiasi tipo di arma, anche se in possesso di porto d’armi ad uso caccia regolarmente rilasciato e in corso di validità”. La normativa vigente, in particolare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione di arma lunga o corta per le guardie giurate venatorie volontarie. È chiaro quindi che le persone che svolgono tale funzione possono munirsi di armi solo a scopi diversi da quello dello svolgimento del servizio.”;
- qualora volessero svolgere il servizio di vigilanza muniti di arma, dovrebbero chiedere specifica licenza di porto di armi per difesa personale al prefetto nel caso delle armi corte e al questore nel caso delle armi lunghe, ai sensi dell’art. 42 TULPS, e tale facoltà gli verrebbe riconosciuta solo nel caso di dimostrato bisogno di andare armati; “ciò in quanto il riconoscimento quali guardie giurate volontarie ai sensi degli artt. 134 e 138 TULPS non comporta automaticamente la concessione del porto di difesa personale ai sensi dell'art. 42, essendo comunque indispensabile il requisito del "dimostrato bisogno" di andare armato (Cons. Stato, VI, 22 marzo 2010 n. 1631; 22 maggio 2006 n. 2953; 10 febbraio 2006 n. 530). Il che va apprezzato in relazione alle concrete circostanze del servizio medesimo, indipendentemente dalla sua tipologia.” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1995).
Alla luce di tutto quanto esposto e avendo come parametro normativo di riferimento la L. n. 157/1992, le due circolari oggetto del quesito possono essere lette come segue:
- il consentire alle guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) di portare con sé “il fucile in ogni periodo dell’anno per le finalità e con i limiti previsti dalla normativa sulla caccia” è da leggere necessariamente in combinato disposto con l’art. 27, co. 5, L. n. 157/1992, che fa loro divieto di esercitare l’attività venatoria durante il servizio di vigilanza, e con il successivo art. 28, che non le qualifica come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (quindi non possono svolgere il servizio munite di arma); residua quindi, per esse, la facoltà di portare il fucile quando non sono in servizio;
- la dicitura per cui detto porto deve avvenire “per le finalità e con i limiti previsti dalla normativa sulla caccia” va letta in combinato disposto con gli artt. 12, 13, 14, 18, 19, 19-bis, 21 della L. n. 157/1992, quindi l’esercizio della caccia, come detto nei periodi in cui non sono in servizio di vigilanza, deve avvenire con i mezzi in essi indicati, nel limite dell’estensione dell’ambito territoriale di caccia di appartenenza, alle specie ivi elencate e nel periodo della stagione venatoria e nelle specifiche fasce orarie come sancito per legge e deciso anno per anno; quindi, l’esercizio della caccia (e quindi il porto di armi lunghe) da parte delle guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) deve avvenire nelle stesse circostanze di tempo, modo e luogo sancite per un normale cittadino munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- la dicitura “il rilascio di una licenza che abiliti al porto di fucile, al tempo stesso, sia per caccia che per difesa personale, è condizionato all’esistenza di un effettivo, dimostrato bisogno, oltre che ad espressa richiesta dell’interessato” - tralasciando per ora il riferimento alle “guardie volontarie venatorie che non siano riconosciute guardie particolari giurate” - è conforme all’art. 42 TULPS e alle numerose pronunce della giustizia amministrativa e penale sopra citate.
Con riferimento alla dicitura “guardie volontarie venatorie che non siano riconosciute guardie particolari giurate”,va evidenziato, come ampiamente osservato da autorevolissima e nota dottrina sul punto (E. MORI, La caccia, L.E.G.O. S.p.A., 2011, Trento, pag. 414; E. MORI, Codice delle armi e degli esplosivi, CELT, 2012, Piacenza, pagg. 467 e 468), che sul piano normativo non pare sia prevista la figura della guardia venatoria volontaria che non sia riconosciuta guardia particolare giurata, poiché l’art. 27, co. 1, lett. b), L. n. 157/1992 prevede espressamente solo le “guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.”, pertanto, le persone che volontariamente si mettono a disposizione della collettività per effettuare attività di sorveglianza a tutela dell’ambiente e della fauna durante la stagione venatoria devono essere ricondotte nella categoria degli osservatori volontari, ossia di coloro che svolgono attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale; tali volontari segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale e, durante lo svolgimento dell’attività di osservazione, “anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere” (art. 2, co. 2, Decr. Min. 8 agosto 2009).
Pertanto, con riguardo alla prima parte del quesito, si può affermare che le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciata dal questore o dal prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai portare con sé le armi. Tale lettura è ritenuta dalla scrivente conforme al dato normativo, sebbene possa apparire in parte non perfettamente coincidente con quanto disposto dalle circolari in oggetto; a tal fine si ricorda che la legge ordinaria ha vigenza e si applica su una generalità indefinita di consociati, mentre la circolare è un atto interno con funzione di indirizzo e non può mai provocare una disapplicazione della prima.
Infine, con riguardo alle guardie zoofile, si segnalano due importanti e recentissime note esplicative sul punto del Ministero dell’Interno, rese nelle date del 7 novembre 2011 e 25 settembre 2013, a seguito di due quesiti pressoché analoghi posti rispettivamente dalle Prefetture di Torino e Napoli, nelle quali vengono bene puntualizzate le funzioni e la qualifica delle guardie zoofile. Anzitutto, le due note chiariscono che vi sono due tipologie di guardie zoofile: le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, le quali sono nominate dal prefetto e svolgono compiti di vigilanza (con funzioni di polizia giudiziaria) limitatamente alla tutela degli animali d’affezione (tale non è la fauna selvatica) ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. n. 189/2004 (Cass. Pen., sent. 23631/2008), e le guardie zoofile riconosciute da leggi regionali, che svolgono funzioni di vigilanza venatoria senza necessità di alcun ulteriore decreto di riconoscimento, secondo quanto previsto dall’art. 27, co. 2, L. n. 157/1992; queste ultime, nell’esercizio della vigilanza venatoria, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, pertanto alle stesse non è consentito portare armi; in ogni caso, potrebbero portare con sé le armi qualora disponessero di porto d’armi per difesa personale appositamente rilasciatogli dal prefetto ai sensi dell’art. 42 TULPS, licenza che, come sopra detto, viene rilasciata solo in casi di comprovato ed effettivo bisogno di girare armati. Come detto, le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza venatoria, a meno che non siano a ciò espressamente autorizzate dalla Provincia con specifico provvedimento. Infine, oltre alle suddette guardie zoofile riconosciute da leggi regionali, la vigilanza venatoria spetta anche alle guardie zoofile volontarie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, come previsto dall’art. 37, co. 3, L. n. 157/1992.
Risposta in sintesi
Le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciato dal questore o dal prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai portare con sé le armi.
Le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza venatoria, se non espressamente e specificamente autorizzate dalla Provincia.
Avv. Adele Morelli
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