Chiarezza sugli adempimenti per le armi ad uso scenico

Mi è stato detto che ci sarebbero dei nuovi adempimenti da compiere per le armi ad uso scenico, di quali adempimenti si tratta?
 
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
 
Ai sensi dell’art. 22 L. n. 110/1975, sono armi ad uso scenico quelle armi che sono state oggetto di taluni accorgimenti tecnici, a seguito dei quali possono essere adibite per scopi scenici (ad es. utilizzate nei set cinematografici). Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2011 nr. 50.302/10.C.N.C.77 elenca le prescrizioni tecniche che vanno seguite tassativamente per trasformare un'arma (comune o da guerra) in arma ad uso scenico, esse sono le seguenti:
  • la canna dell'arma deve essere alesata in modo da eliminare la rigatura per tutta la lunghezza ed aumentare il diametro della stessa di almeno il 10% per un tratto pari all'80% (esempio: canna calibro 5.56 di lunghezza 600 mm si elimina completamente la rìgatura e si porta il diametro interno a 5.56 x 1,1 = 6,l mm per un tratto di canna pari a 600 x 0,8 = 480 mm); 
  • nella canna va quindi inserito un dispositivo (come l'apposizione di una vite a brugola forata) che consenta il funzionamento dell'arma con il munizionamento a salve e, nel contempo, sia idoneo ad impedire la fuoriuscita di frammenti solidi durante l'uso. 
Dopo l'esecuzione di tali passaggi tecnici, l'arma va mandata al Banco Nazionale di Prova per effettuare le relative verifiche ed essere punzonata e schedata. La predetta circolare dava come termine agli operatori per adeguarsi a tali prescrizioni un anno dalla sua pubblicazione. Successivamente, in data 19 giugno 2012, veniva emanata dal Ministero dell’Interno nuova circolare sul punto, la nr. 557/PAS/50.302/10.C.N.C.77, che prorogava il predetto termine al 31 dicembre 2013; quindi, gli operatori avevano tempo per effettuare gli interventi tecnici per rendere le armi ad uso scenico sino alla data del 31 dicembre 2013.
Interveniva quindi il D.Lgs. n. 121/2013, che all’art. 6, comma 1, dava termine agli operatori fino al 4 novembre 2014 per mandare le armi ad uso scenico al Banco Nazionale di Prova per le verifiche e punzonature; successivamente è intervenuto il Decreto Legge n. 168/2014, che all’art. 2, comma 1, ha prorogato questo termine al 31 dicembre 2015; tale decreto non è stato convertito in legge nei termini, ma quella specifica disposizione è stata nel frattempo recepita dalla L. n. 190/2014 (la c.d. Legge di stabilità per l’anno 2015, come confermato dal Comunicato in G.U. 19 gennaio 2015), la quale, all’art. 1, comma 324, ha definitivamente sancito che gli operatori hanno termine fino al 31 dicembre 2015 per mandare le loro armi ad uso scenico al Banco Nazionale di Prova per essere sottoposte alle relative verifiche e punzonatura. 
Si specifica, da ultimo, che gli interventi tecnici sopra elencati possono essere effettuati esclusivamente da operatori muniti di licenza di riparazione rispettivamente in art. 28 TULPS se trattasi di armi da guerra e in art. 31 TULPS se trattasi di armi comuni.
 
Avv. Adele Morelli
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