Termini di rilascio delle licenze
Ho conseguito l'idoneità tecnica alla riparazione e minuta vendita delle armi comuni e alla minuta vendita dei materiali esplodenti. Circa un mese fa ho depositato presso la mia Questura la domanda di rilascio di licenza per riparazione e minuta vendita delle armi comuni e presso la mia Prefettura la domanda di rilascio di licenza di minuta vendita di materiali esplodenti, poiché vorrei aprire un’armeria. Ad oggi i miei locali non sono ancora stati visionati nè dalla CTP della Questura nè dalla CTP della Prefettura. Che termini hanno per fare il sopralluogo e rilasciarmi le licenze?
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
Ai sensi dei DPCM nr. 214/2012 e 58/2013, i termini di durata dei relativi procedimenti amministrativi sono i seguenti:
- rilascio licenza riparazione armi comuni: 120 giorni
- rilascio licenza vendita armi comuni: 120 giorni
- rilascio licenza vendita materiali esplodenti: 90 giorni.
Si tenga altresì presente che i suddetti termini possono allungarsi in due casi:
- nel caso sia necessario, per l'ufficio, acquisire ulteriori informazioni o certificazioni, i termini potranno essere sospesi, per una sola volta, per un massimo di 30 giorni (art. 2, comma 7, L. n. 241/1990);
- quando sia necessario, per l'ufficio, acquisire un parere obbligatorio da un organo consultivo della P.A. (ed è esattamente il caso in esame, in cui Questura e Prefettura devono acquisire il parere delle rispettive CTP, come sancito dall'art. 49 TULPS): in questo caso l'organo consultivo adito deve rendere il parere obbligatorio entro 20 giorni da quando gli viene richiesto dall'ufficio della P.A. interessato dell'istanza (art. 16, comma 1, L. n. 241/1990), ma il medesimo organo consultivo, se ha esigenza di approfondire la propria istruttoria, può sospendere per una sola volta il predetto termine e deve rendere il proprio parere entro il termine massimo di 15 giorni da quando ha acquisito gli elementi istruttori (art. 16, comma 4, L. n. 241/1990).
Qualora l’inerzia dipenda non propriamente dagli uffici di Questura o Prefettura, ma dalla difficoltà di riunire i componenti della CTP, il Questore o il Prefetto devono, entro 90 giorni da quando ne hanno fatto richiesta ai possibili componenti come indicati nel D.M. 14/11/2014 e nella Circolare Ministero dell’Interno del 12 dicembre 2014 nr. 557/PAS/U/020596.XV.H.MASS(56), richiedere le relative valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti (art. 17 L. n. 241/1990).
Avv. Adele Morelli
![scuola armieri](/media/img/scuola-armaioli7.jpg)
Scuola armaioli
Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
Approfondisci![banchi di prova](/media/img/banchi-prova.jpg)
Banchi di prova
Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.
Approfondisci![EOS 2022 - I corsi CONARMI](/media/news_img/EOS_2022_PopUp_corsi_news.png)
EOS 2022 - I corsi CONARMI
Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…
Leggi la news