Limiti quantitativi sulla detenzione dei caricatori

Detengo legalmente un AR15 classificato sportivo e vorrei acquistare ulteriori caricatori, qual è il limite massimo dei caricatori? Quello che ho attualmente è da 29 colpi, vorrei sapere se fosse possibile acquistarlo da 30 colpi.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Riguardo al primo quesito da lei posto ossia quanti caricatori può detenere un privato, specifichiamo che non vi è limite quantitativo massimo, poiché i caricatori sono accessori liberi.

Dal punto di vista normativo, va infatti rilevato che, con l'emanazione del D.Lgs. n. 204/2010, in vigore dal 1° luglio 2011 (vedasi anche Circ. Min. Interno del 24 giugno 2011, nr. 557/PAS/10900(27)9), i caricatori per armi comuni da sparo non sono più da considerarsi parte essenziale d'arma (tale decreto legislativo ha infatti modificato l'art. 19 L. n. 110/1975, espungendo dall'elenco delle parti essenziali – quelle per la cui movimentazione è necessario chiedere avviso di trasporto al Questore – i caricatori).

A ciò si aggiunga che i caricatori non sono menzionati neppure tra le parti essenziali elencate dalla Dir. UE 555/2021 (già Dir. CEE 477/1991 modif. dalla Dir. UE 853/2017, modifica recepita in Italia dal D.Lgs. n. 104/2018 in vigore dal 14.09.2018, ed infatti l'art. 1bis, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 527/1992, come appunto modificato dal predetto D.Lgs. n. 104/2018, non prevede, tra l'elencazione delle parti essenziali, il caricatore). Da qui, ne segue che il caricatore progettato e realizzato per l'arma comune da sparo (e che quindi si innesta su di essa) è tecnicamente un accessorio (spesso caratterizzato dall'intercambiabilità), si veda sul punto Cass. pen., Sez. I, sentenza, 17/10/2012, n. 4050 "Sulla base della precedente normativa il caricatore era considerato "parte" di arma [...]; secondo la disciplina attuale, invece, esso risulta declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione dalla normativa sulle armi, come esplicitato anche nella recente Circolare del Ministero dell'Interno in data 24 giugno 2011 n. 557/AS/10900(27)9. Il caricatore di arma da fuoco può, dunque, essere liberamente detenuto anche da chi sia privo di una qualunque licenza per armi"; invece, i caricatori specificamente progettati e realizzati per le armi da guerra, sono materiali d'armamento.

Riguardo al secondo quesito da lei posto ossia il limite massimo di capacità di colpi che può avere un caricatore a capacità maggiorata, evidenziamo che i caricatori a capacità maggiorata ammessi sul mercato italiano sono quelli compatibili con le armi qualificate sportive dal BNP, la cui capacità massima coincida con quella indicata nella scheda di sportività dell'arma con essi compatibile. È importante verificare la scheda di sportività dell'arma e quindi appurare che la capacità del caricatore a capacità maggiorata non superi il numero massimo di colpi indicato nella scheda dell'arma sportiva con cui esso è compatibile. Di seguito si indica la normativa di riferimento:

  • Art. 2, comma 2, L. n. 110/1975 (stralcio): "Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori..."
  • Art. 2, comma 1, L. n. 85/1986 (stralcio): "Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI."
  • Circ. Min. Interno nr. 557 PAS/U/012821/10900(27)9 del 28.07.2014 (pag. 7) "Al relativo comma l, si provvede, in particolare, a disciplinare l'eccezione, per le armi sportive; rispetto al limite del numero dei colpi (introdotto all'art. 2, secondo comma, della legge n. 110/75) nel caso in cui, per alcune discipline sportive di tiro, previo parere delle rispettive federazioni sportive interessate, affiliate o associate al· CONI, sia previsto l'impiego di armi con un maggior volume di fuoco."

Avv. Adele Morelli

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