Spade di rappresentanza: sono da considerare armi bianche?
Mio nonno è deceduto ed era in possesso di due spade di rappresentanza, prive sia di affilatura sia di punta acuminata, che ha sempre considerato dei simulacri e non li ha mai denunciati, poiché gli erano state assegnata quando era ufficiale. Ho dato comunicazione alla mia Caserma dei Carabinieri ed ho chiesto come fare per poterle ereditare, ma mi hanno dato informazioni contrastanti. Cosa devo fare?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Se si tratta di oggetti che non sono né taglienti né acuminati, perché così sono stati realizzati all’origine, in quanto appunto simulacri con mera funzione di rappresentanza, gli stessi non vanno considerati armi bianche e pertanto se ne può acquisire la materiale disponibilità senza compiere alcun adempimento di Pubblica Sicurezza. La disciplina di tale fattispecie ha i seguenti riferimenti:
- Art. 5 L. n. 36/1990, che dispone che “La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.”;
- Circ. Stato Maggiore dell’Esercito n. Cod. id. 770 Ind.cl. del 02.03.2016, che dispone “[…] deve essere denunciata all’Autorità di pubblica sicurezza soltanto la detenzione di sciabole e spadini ascrivibili alla categoria delle “armi bianche proprie”, in quanto muniti di punta acuminata e di filo tagliente (caratteristiche costruttive che ne subordinano l’acquisizione al possesso di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto rilasciati dalla medesima Autorità di P.S.).”;
- Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/000644/10171(20) del 17.01.2020, che così prevede: “3. Regime giuridico delle sciabole e spadini privi di punta e taglio. Nel caso in cui, invece, la sciabola o lo spadino ab origine siano prodotti e commercializzati privi della punta e del filo tagliente, per costituire un “accessorio d’ornamento dell’uniforme”, ovvero siano stati resi un mero “simulacro” e dunque non idonei a recare offesa alla persona, poiché privi di tali caratteristiche, gli stessi non vanno considerati un’arma, quanto, piuttosto, strumenti atti ad offendere. Conseguentemente essi non necessitano delle sopra richiamate autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo di denuncia di detenzione.”.
Avv. Adele Morelli
Scuola armaioli
Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
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