Sono titolare di un PDA ad uso sportivo e devo partecipare ad una gara di tiro a segno presso un poligono presso la Repubblica di San Marino, quali adempimenti devo seguire?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Lo Stato di San Marino, all’indomani dell’entrata in vigore del Reg. UE 258/2012 sulla esportazione delle armi comuni da sparo, è considerato a tutti gli effetti Stato terzo rispetto all’Italia per quanto riguarda l’esportazione definitiva, poiché tale normativa comunitaria ha superato le precedenti disposizioni, frammentate ed incomplete, contenute rispettivamente:

La conferma di ciò si ha, poi, leggendo la Circolare nr. 557/PAS/U/021632/10175(1) del 20 dicembre 2013 contenente l’elencazione dei paesi in white list per le procedure di esportazione (elenco poi superato da quello contenuto nella successiva Circolare nr. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014), ove viene menzionata anche la Repubblica di San Marino (se non fosse stata considerata Stato terzo, ma simil comunitario o comunque in un rapporto di amicizia, non sarebbe stata elencata appunto tra i Paesi terzi in white list; peraltro, nell’ultimo elenco aggiornato, San Marino è stato espunto dalla white list).

Con riguardo alla movimentazione temporanea di armi e munizioni, da parte di soggetti italiani, verso il territorio della Repubblica di San Marino, purtroppo la normativa è suscettibile di diverse interpretazioni.

Disposizioni sul punto le rinveniamo:

  • nella nota del 23 giugno 1992 sul riconoscimento reciproco dei PDA a titolo sportivo da parte dei due Stati, pertanto il PDA sportivo di un cittadino italiano è riconosciuto come titolo valido di porto d’armi dalla Repubblica di San Marino,
  • nella suddetta Circolare nr. 557/PAS/U/006063/10176(1) del 29 marzo 2011, ove si riconosce validità alla su citata nota del 1992 e pertanto si conferma la possibilità per dei tiratori sportivi italiani di recarsi con il loro PDA presso il territorio di San Marino ad effettuare gare
  • e nella Legge 10 agosto 2012, n. 122 della Repubblica di San Marino, come da ultimo modificata dalla Legge 30 luglio 2015, n. 119, la quale all’art. 33, ultimo comma, specifica che per introdurre nella Repubblica di San Marino un’arma da fuoco per l’esercizio dell’attività sportiva, è necessario essere autorizzati dalla propria Federazione sportiva o esservi iscritti.

Sul piano della prassi si registra che, ad oggi, la Repubblica di San Marino riconosce ancora validità e vigenza alla suddetta nota del 23 giugno 1992, in virtù di un’esplicita volontà di facilitare i rapporti di buon vicinato tra Italia e San Marino (pertanto il Reg. UE 258/2012 si applicherebbe solo alle esportazioni definitive e non anche temporanee) e la modalità ad oggi applicata è la seguente: i tiratori sportivi cittadini italiani devono inoltrare, un po’ prima della gara, una nota scritta al Comando Centrale della Gendarmeria, specificando i loro dati anagrafici, dati e copia del loro Porto d’Armi, i giorni in cui si recheranno alle gare, i dati delle armi e munizioni che porteranno al seguito, l’invito alla gara e la certificazione della loro Federazione sportiva, chiedendo l’apposizione di un formale “Visto, si autorizza”; tale documentazione risulta essere, ad oggi, in accordo con le norme in materia di trasferimento temporaneo di armi della Repubblica di San Marino; naturalmente, coloro che hanno le armi al seguito devono rispettare le ovvie buone norme di trasporto di armi e munizioni.

Pertanto, alla luce di ciò, si suggerisce di esporre le indicazioni sulla prassi testé descritta alla propria Questura, chiedendo se, anche per essa, possa bastare il “Visto, si autorizza” (che le dovrà essere girato da parte del tiratore sportivo, una volta ricevuto dalla Gendarmeria) della Gendarmeria di San Marino o, nonostante ciò, ritenga comunque necessaria una licenza di esportazione temporanea ex Circolari M.I. 22 ottobre 2013 e 19 dicembre 2013.

Avv. Adele Morelli

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