Le munizioni vanno denunciate anche se utilizzate entro le 72 ore dall'acquisto

Sono possessore di un regolare porto di tiro a volo e sono possessore di una pistola e 50 cartucce calibro 9x21 regolarmente denunciate. Vorrei porre il seguente quesito: ieri ho acquistato 100 cartucce calibro 9x21 e stamattina mi sono recato presso un regolare poligono sparandole tutte. Dato che non sono passate le 72 ore previste ma appena 18 ore, mi devo recare a denunciarle?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, TULPS, come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, “Chiunque detiene […] munizioni finite […] deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità […]”. L’uso, all’interno della norma, dell’espressione “materiale disponibilità” sta ad indicare che, a prescindere dalla tempistica nell’utilizzo che si vorrà fare del munizionamento (sparo le munizioni dopo un’ora dall’acquisto oppure dopo un mese), il soggetto che appunto è materialmente entrato in possesso del munizionamento a mezzo di acquisizione, deve andare ad effettuare la denuncia di detenzione entro il termine perentorio massimo delle successive 72 ore, a nulla rilevando, si ribadisce, che le stesse verranno esplose (o sono state già esplose) dopo pochi minuti dall’acquisto, poiché ciò che interessa alla pubblica autorità è avere la cognizione precisa del munizionamento in possesso dei privati (acquisizione della materiale disponibilità vuol letteralmente e chiaramente significare l’essere entrati in possesso del munizionamento, e per esploderlo anche solo dopo pochi minuti dall’acquisto, in ogni caso se ne è avuto il possesso).

Quanto detto va letto in combinato disposto con la Circolare del Ministero dell’Interno 7 agosto 2006 nr. 557/PAS.10611-10171.(1), la quale ha specificato che comunque l’acquisizione di munizioni soggetta a denuncia è solo quella riferita ad un incremento del munizionamento già denunciato, e non il semplice reintegro. Nel caso posto, trattandosi di incremento del quantitativo già posto in denuncia, le 100 munizioni acquistate vanno prontamente denunciate (trattandosi di munizioni per arma corta, poi, è necessario fare attenzione di non superare il quantitativo massimo consentito di 200, ai sensi dell’art. 97, comma 1, Reg. TULPS).  

Si specifica infine che la vendita di munizioni per arma corta è sempre soggetta all’obbligo dell’annotazione sul registro da parte dell’armeria, come disposto dall’art. 55 TULPS, il quale registro è sempre ispezionabile dagli ufficiali ed agenti di P.S. (cfr. artt. 16 e 55 TULPS e art. 1 del D.M. n. 108 del 07/04/2008), mentre l’esplosione del munizionamento va annotata allo scarico del registro del poligono privato autorizzato (vedasi Circolare del Ministero dell’Interno 19 aprile 2006 nr. 557/PAS.5899-10089(13)), il quale registro anche è sempre ispezionabile dagli ufficiali ed agenti di P.S. (cfr. art. 1 del D.M. n. 108 del 07/04/2008), pertanto alle autorità non risulterebbe poi così complicato effettuare delle verifiche incrociate e rilevare la violazione della norma da parte dell’acquirente (e detentore) le munizioni.

L’unica ipotesi in cui è possibile acquisire le munizioni ed esploderle senza andare ad effettuare la denuncia di detenzione è quella prescritta dall’art. 31 della L. n. 110/1975, ossia quando si acquistano, ed ovviamente si utilizzano, le munizioni presso un TSN. 

Infine, si tenga presente l’ipotesi di esenzione dall’obbligo della denuncia di detenzione di cui all’art. 26 L. n. 110/1975, ossia quando si detengono fino a massimo 1000 munizioni spezzate (pallini o a pallettoni, si veda sul punto Cass. Pen. nr. 17012/2015) per fucili da caccia e si ha contestualmente anche un’arma denunciata, superato il detto quantitativo (che comunque non può superare le 1500, cfr. art. 97 Reg. TULPS), vanno denunciate tutte.

Avv. Adele Morelli

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