Subentro in armeria con cessione di azienda: va chiesta una nuova licenza
Ho un negozio di caccia con licenze di vendita di armi e di minuta vendita di esplodenti. Sto trattando la vendita dell'attività a persona munita delle necessarie abilitazioni tecniche; siccome si tratta di un subentro, vorrei sapere quale procedura è necessario seguire con Questura che Prefettura per il subentro nella mia licenza del nuovo acquirente; inoltre, il contratto di vendita dal notaio deve essere fatto prima o dopo la voltura delle licenze (in entrambi i casi rimarrebbero con dei vuoti di responsabilità…). Nel caso del subentro è comunque prevista la verifica della CTP o continuano a valere le licenze in corso?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Ai sensi dell’art. 8 TULPS, le licenze di P.S. (in questo caso di vendita di armi comuni e materiali esplodenti, artt. 31 e 47 TULPS) sono personali e non cedibili, pertanto, anche se l’attività verrà esercitata negli stessi locali sui quali attualmente insistono già delle autorizzazioni, quindi trattasi di locali già “verificati” dalla CTP ed autorizzati, poiché il soggetto che andrà a svolgere l’attività (e ne sarà responsabile) sarà diverso dall’attuale, esso dovrà provvedere a chiedere una nuova licenza sui locali, avviando l’iter per il rilascio (rispettivamente, presso la Questura per la licenza in art. 31 e presso la Prefettura per la licenza in 47) ex novo ai sensi dell’art. 49 TULPS, allegando pertanto tutta la documentazione comprovante l’idoneità dei locali, con riguardo specificamente alla loro agibilità e destinazione d’uso, alla conformità dell’impianto elettrico, del sistema antincendio, delle misure antrintrusione (sistema d’allarme, videosorveglianza, inferriate, vetri infrangibili, porta blindata, caveau/cassaforte, scaffalature, armadio blindato, etc.). Verranno dunque istruite presso Questura e Prefettura le pratiche per la verifica dei locali ed il rilascio delle licenze, con il necessario sopralluogo della (oggi detta, si veda D.L. n. 119/2014, convertito nella L. n. 146/2014, art. 9) CTT (Commissione Tecnica Territoriale rispettivamente presso la Questura e presso la Prefettura), l’eventuale apposizione di prescrizioni, etc.
L’atto di trasferimento davanti al notaio va fatto prima della richiesta delle licenze da parte dell’acquirente, poiché, nel momento in cui il nuovo soggetto va a chiedere il rilascio delle licenze, deve dimostrare alle autorità di P.S. la titolarità già dei locali e della ditta (con propria P. IVA); ovviamente, per il discorso legato alle responsabilità riconducibili alle attività legate al precedente titolare, nell’atto davanti al notaio andrà posta la clausola che subordina gli effetti del contratto, l’avvio delle attività e l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 8 TULPS al conseguimento delle licenze in capo al nuovo soggetto. Le responsabilità di P.S. in capo al precedente titolare vengono meno solo quando verranno rilasciate le nuove licenze al soggetto “subentrante”, e tali nuove licenze verranno rilasciate subordinatamente alla rinuncia (per iscritto, da depositarsi presso Questura e Prefettura) alle preesistenti licenze da parte dell’originario titolare (non potrebbero infatti aversi più licenze intestate a soggetti diversi sullo stesso locale).
Avv. Adele Morelli
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