Vendita delle baionette in armeria

Quale prassi devo adottare per il mio esercizio commerciale nel caso di vendita di baionette? È corretto dire che per il loro acquisto sia necessario essere muniti di un PDA e che si debba effettuare la denuncia di detenzione?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Le baionette sono armi bianche proprie da punta/taglio, in ossequio a quanto previsto da:

  • art. 585, co. 2, n. 1) c.p., che definisce armi proprie non da sparo tutte quelle “la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”;
  • art. 30, n. 1), TULPS, che egualmente definisce armi proprie non da sparo tutte quelle “la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”;
  • art. 45, co. 1, Reg. TULPS, che considera armi proprie non da sparo “gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”;
  • sentenza della Corte di Cassazione, n. 4157 del 3 agosto 1995, la quale ha definitivamente sancito che “La baionetta è arma propria, assimilabile ad arma da punta e da taglio, e non parte di arma da guerra”.

In quanto armi proprie comuni, esse soggiacciono per l’acquisto e la detenzione alla stessa normativa prevista per le armi comuni da sparo, quindi: possono essere vendute soltanto da chi ha licenza di vendita di armi comuni e nella licenza ha indicate anche le armi proprie da punta/taglio (e le operazioni di vendita devono essere annotate nel registro delle operazioni giornaliere e si deve effettuare dichiarazione di vendita, ai sensi dell’art. 35 TULPS); possono essere acquistate soltanto da chi sia munito di un titolo di polizia in corso di validità (porto d’armi o nulla osta all’acquisto del Questore, come previsto dall’art. 35, comma 5, TULPS, secondo cui "È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore”) e la loro detenzione deve essere denunciata al competente ufficio di P.S. entro e non oltre il termine perentorio di 72 ore dall’acquisto, come sancito dall’art. 38, co. 1, TULPS (il quale dispone che “Chiunque detiene armi […], deve farne denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità […]” ed il termine armi ivi usato non fa riferimento soltanto alle armi da fuoco propriamente dette e definite dalla Dir. CEE 477/1991, ma anche alle “armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali”, come previsto dall’allegato I, punto I, secondo trattino della medesima direttiva comunitaria, pertanto fa riferimento anche alle armi da sparo ed a quelle bianche).

Infine, con riguardo al porto, si tenga presente che le baionette, in quanto armi proprie da punta/taglio, e non strumenti da punta/taglio, soggiacciono alla rigida disciplina prevista dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975, che fa divieto assoluto di porto, fatta eccezione per il porto di bastone animato, qualora concesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 42 TULPS: “Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa […]”.

Avv. Adele Morelli

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