In assenza del titolare dell'armeria il commesso non può vendere polveri e munizioni
Insieme ad un socio siamo in procinto di aprire un’armeria, tuttavia solo io sono in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla prefettura. Può il mio socio può vendere al dettaglio polveri e munizioni in mia assenza?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Le operazioni di vendita di armi (art. 35 TULPS) e munizioni e polveri (art. 55 TULPS) possono essere effettuate solo dal titolare di licenza o da un suo rappresentante nominato ai sensi dell’art. 8 TULPS (quindi anche costui avrà conseguito l’abilitazione tecnica presso la Prefettura e sarà soggetto dalla condotta irreprensibile ex art. 11 TULPS). Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell’art. 16 TULPS, è necessario che nei locali, quando l’attività è aperta al pubblico, sia sempre presente il titolare della licenza o un suo rappresentante, ossia è necessario che sia sempre presente una figura che sia dal punto di vista normativo sia legalmente responsabile delle attività che ivi vengono poste in essere.
Avv. Adele Morelli
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Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
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