Reintegro della polvere

Il reintegro della polvere da sparo (denunciato 1KG, consumato 1KG, acquistato di nuovo 1KG) va denunciato oppure no?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Come chiarito dalla Circ. Min. Interno 7 agosto 2006 nr. 557/PAS.10611-10171.(1), la variazione delle munizioni ex art. 58 Reg. TULPS va denunciata al proprio ufficio di P.S. solo se trattasi di aumento, non così nel caso della diminuzione per l’uso oppure del semplice reintegro di quanto già in precedenza denunciato e poi interamente consumato (tale principio era stato già sancito dalla sent. Cass. Pen., Sez. I, n. 1282 del 01.12.1993). Nulla sul punto è stato disposto in materia di polveri; tuttavia si è a conoscenza della circostanza per cui, nella prassi, la stragrande maggioranza degli uffici di P.S. applica, per analogia, anche alle polveri, il suddetto principio chiarito espressamente per le munizioni e pertanto esonera i detentori dalla denuncia del reintegro della polvere.  

Avv. Adele Morelli

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