La normativa transitoria sui materiali esplodenti a seguito dell'emanazione del D.M. 16 agosto 2016 in vigore dal 4 ottobre 2016
Il D.M. 16 agosto 2016 ha apportato rilevanti modifiche alla normativa in materia di licenze di minuta vendita di materiali esplodenti di cui all’art. 47 TULPS e Cap. VI, All. B, Reg. TULPS, sarebbe possibile avere un chiarimento sulla normativa transitoria?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Il DM 16 agosto 2016 è entrato in vigore il 4 ottobre 2016. Esso ha previsto una normativa transitoria per il periodo che va dal 4 ottobre 2016 al 4 luglio 2017, che è esplicata nella Circ. Min. Int. nr. 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77) BIS del 14.10.2016 ed è così riassumibile.
A) CON RIGUARDO AL CONTENUTO DELLA LICENZA DI MINUTA VENDITA:
- Le licenze di minuta vendita che vengono rilasciate a partire dal 4 ottobre 2016 non autorizzano più la detenzione e vendita di polveri da mina e di pirotecnici di IV^ categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche;
- Per il periodo intercorrente dal 4 ottobre 2016 e fino al 4 luglio 2017, le polveri da mina ed i pirotecnici di IV^ categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche delle categorie specifiche razzo e petardo con le caratteristiche tecniche di cui ai punti a) e b) della suddetta circolare ministeriale (pag. 2), possono essere detenuti nei locali delle minute vendite e venduti, ciò vuol dire che si possono continuare a stoccare e smaltire le scorte che già si avevano alla data del 4 ottobre 2016, mentre a partire dal medesimo 4 ottobre 2016 non se ne possono acquistare di nuovi all'ingrosso per metterli in vendita nei locali di minuta vendita;
- Gli altri pirotecnici di IV^ categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche (taluni di IV categoria con marcatura CE sulla cui etichetta sia specificato che sono destinati a persone con conoscenze specialistiche; gli F4; i T2), le minute vendite possono, nel periodo intercorrente dal 04.10.2016 al 04.07.2017, continuare ad acquistarli all'ingrosso e rivendere al dettaglio, stoccare nei propri locali e smaltire; in ogni caso, va tenuto presente che i pirotecnici destinati a soggetti con conoscenze specialistiche possono essere venduti, a partire dal 5 luglio 2017, solo dai fabbricanti, importatori e distributori, ma non dalle minute vendite.
B) CON RIGUARDO ALLA NORMATIVA TRANSITORIA SPECIFICA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PIROTECNICI
Con riguardo specifico ai pirotecnici, vi è una sovrapposizione di normative transitorie, che cesseranno tutte il 4 luglio 2017, e che vanno distinte come segue:
- Fino alla data del 4 luglio 2017 le minute vendite possono continuare ad acquistare all'ingrosso e rivendere al dettaglio, stoccare nei propri locali e smaltire le eventuali scorte di tutti i seguenti prodotti:
- Pirotecnici di IV categoria con marcatura CE destinati a persone con conoscenze specialistiche, F4 e T2 (da tenere presente che tutti tali prodotti possono essere venduti solo a chi ha il patentino da pirotecnico in 101 unitamente a licenza in art 47 TULPS oppure nulla osta all'acquisto del Questore), come da ultimo DM 16 agosto 2016;
Inoltre:
- Pirotecnici privi di marcatura CE ma a suo tempo riconosciuti con decreto ministeriale (indicato in etichetta);
- Ex declassificati riconosciuti con DM 9/8/2011;
- Pirotecnici con marcatura CE, ma le cui etichette siano conformi alla vecchia normativa ossia il D.Lgs. n. 58/2010 (quindi sulle quali anziché esserci scritto F1, F2, F3, F4, sia riportata la vecchia dicitura Cat1, Cat2, Cat3, Cat4 e anziché il NEC sia indicato il QEN) che siano stati immessi sul mercato dal produttore o importatore per la prima volta entro il 1 luglio 2015.
- Come già sopra detto, invece, le minute vendite possono continuare solo a stoccare e smaltire, vendendoli con la licenza di minuta vendita, fino al 4 luglio 2017, i razzi e petardi di maggiore pericolosità (punti a) e b) della suddetta circolare ministeriale - pag. 2) che già avevano nei propri locali alla data del 4 ottobre 2016 (si specifica che possono essere venduti solo a coloro che hanno patentino da pirotecnico in 101 unitamente a licenza in art 47 TULPS o nulla osta all'acquisto del Questore), mentre non possono, in questo lasso di tempo, acquistarne di nuovi all'ingrosso per metterli a disposizione sul mercato con la minuta vendita.
Avv. Adele Morelli
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