MCO in disuso. Cosa fare?
Causa rottura molla di una carabina libera vendita, ho deciso di non riparala e di comprarne una nuova, quali sono le procedure per rottamare? Bisogna andare in Questura?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, L. n. 110/1975, come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, e della Circ. Min. Interno nr. 557/PAS-50. 0121/Q/12 IT_012__M_QP_103 del 5 giugno 2012, la rottamazione delle armi e delle parti essenziali d’arma è di competenza esclusiva dei Ce.Ri.Mant, e si fa mediante versamento presso l’ufficio (Questura, Commissariato, Caserma dei Carabinieri) ove è denunciata la propria arma, il quale ufficio provvederà poi alla trasmissione dell’arma o della parte di arma appunto al suddetto Ce.Ri.Mant.
Per espressa previsione dell’art. 1, comma 1, D.M. 362/2001 le armi MCO non sono “assimilate alle armi comuni da sparo” e ai sensi del successivo art. 11 le loro parti “non si considerano parti di arma comune da sparo”; nulla si dice in merito invece al loro disuso o eventuale rottamazione. Da tali definizioni, si dedurrebbe che per le stesse non vige la regola della rottamazione mediante versamento al Ce.Ri.Mant. come invece previsto per le armi comuni da sparo e parti di esse. Tuttavia, va osservato che di tali strumenti, sebbene non venga effettuata denuncia di detenzione da parte del detentore, ai sensi dell’art. 7 D.M. 362/2001 la loro tracciabilità è comunque garantita, poiché da un lato l’armiere, al momento della vendita, è tenuto ad annotare le operazione nel registro di cui all’art. 35 TULPS e ad effettuare la dichiarazione di vendita (comma 2), e dall’altro il detentore privato, se successivamente vuole cedere la sua MCO, deve sottoscrivere una scrittura privata con il cessionario (comma 4). In virtù di questo, sebbene non vi sia una specifica previsione normativa sul punto, si suggerisce di rottamare le MCO con la medesima procedura prevista per le armi comuni da sparo ossia mediante versamento al Ce.Ri.Mant.
Avv. Adele Morelli
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