Il certificato di idoneità al maneggio armi non scade dopo 10 anni di mancato rinnovo del PdA
In relazione ad un porto d'armi scaduto dal oltre 18 anni, il titolare qualora richieda il rinnovo, è obbligato a sostenere l'esame presso il TSN per ottenere l'abilitazione all'uso delle armi? Oppure il titolare di licenza di porto d'armi è abilitato per tutta la vita al maneggio delle armi?
Il quesito pubblicato per la prima volta in data 05/04/2017 è confermato, sebbene le questure abbiano orientamenti diversi sul punto.
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. n. 110/1975 come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, "Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi". Tale disposizione è stata chiarita dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/10900(27)9 del 24.06.2011 (pag. 8) secondo cui “Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all’art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l’accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi. Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armadi dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente. In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate dal medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale”. Dalla lettura in combinato disposto della suddetta norma e della circolare esplicativa (quando la circolare fa riferimento al requisito temporale dei 10 anni, lo ricollega esclusivamente allo status di chi ha svolto servizio nelle Forze armate etc. e non anche a chi abbia a suo tempo conseguito il certificato di maneggio armi presso un TSN e poi gli sia scaduta il PDA da oltre 10 anni) si ricava che il titolare di PdA scaduto da oltre 10 anni deve acquisire l’idoneità al maneggio armi presso un TSN solo nel caso in cui, al momento del primo rilascio, fosse stato esonerato dal maneggio al TSN in quanto in servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario.
Tale norma, come chiarito dalla su citata circ. Min. Interno, non si applica quindi se:
- Non siano ancora decorsi i 10 anni dalla scadenza del PdA e sia ancora valido il servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario;
- Siano decorsi i 10 anni dalla scadenza del PdA, ma il titolare aveva acquisito l’idoneità al maneggio armi presso un TSN già al momento del primo rilascio, poiché tale tipo di idoneità dura ad vitam.
Avv. Adele Morelli
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