Vendita di Upper receiver ai privati

Avrei necessità di reperire estremi legislativi sulla regolamentazione degli upper receiver degli AR 15. Il solo upper receiver nudo, senza otturatore, canna o altre parti si può vendere liberamente a privati senza titoli di P.S.?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Gli upper e i lower sono da considerarsi parti essenziali, in quanto rappresentano la carcassa dei fucili di concezione moderna, e la carcassa è considerata parte essenziale sia dall’art. 19 della L. n. 110/1975 sia dall’art. 1bis, lett. b), del D.Lgs. n. 527/1992. Inoltre, upper e lower sono espressamente considerati “componenti essenziali” dall’art. 1 della Dir. UE 853/2017 che ha modificato la Dir. CE 477/1991 e che dovrà essere recepita in Italia entro il 14 settembre 2018.

Il trasferimento di upper e lower ai privati deve avvenire solo su esibizione di titoli di P.S. (porto d’armi in corso di validità o nulla osta all’acquisto).

L. n. 110/1975

Art. 19 Trasporto di parti di armi

[1.] L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi e bascule di armi comuni.

[2.] Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l’ammenda da 250 euro a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l’ammenda fino a 500 euro, se trattasi di parti di armi comuni.

[3.] Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.

D.Lgs. n. 527/1992

1-bis.  Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «arma da fuoco»: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della Direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;

b) «parte»: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

c) «parte essenziale»: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;

d) «munizione»: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;

e) «tracciabilità»: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell’Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;

f) «intermediario»: una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;

g) «armaiolo»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell’assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.

Dir. UE 853/2017

Articolo 1

La Direttiva 91/477/CEE è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da tale definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

a) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

b) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

2) “componente essenziale”, la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Avv. Adele Morelli

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