La custodia delle armi in garage

Ho la fuciliera ancorata al muro e chiusa a chiave in garage ma non in casa. È ammesso nonostante il garage non sia comunicante dall'interno della casa?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Le norme inerenti gli obblighi di diligenza “ordinaria” nella custodia delle armi sono gli artt. 20, comma 1, L. n. 110/1975 e l’art. 38, ultimo comma, TULPS (si tralascia la trattazione dell’art. 20bis L. n. 110/1975, che prevede l’obbligo di una diligenza “qualificata” nella custodia delle armi nel caso nel luogo di detenzione siano presenti “minori, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti, persone imperite nel maneggio delle armi..”, poiché tale circostanza specifica non è stata posta nel quesito). L’art. 20, comma 1, L. n. 110/1975 dispone che “La custodia delle armi […] deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”; l’art. 38, ultimo comma, TULPS, prevede che “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”. La disciplina di riferimento, quindi, non prescrive l’obbligo di custodia delle armi nello spazio ove si vive, ma richiede che “il luogo di custodia – non specificando quale debba essere obbligatoriamente – offra adeguate garanzie di sicurezza”. Pertanto, se il garage è strutturato o organizzato (come nel caso specifico, con armadio ancorato al muro e chiuso a chiave) in maniera tale da potersi reputare luogo sicuro secondo la tecnica ed esperienza attuali e/o in quanto non nella immediata accessibilità di soggetti terzi, la custodia può ritenersi diligente: sul punto vi sono due pronunce della Suprema Corte massimate con identico contenuto ossia “Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto” Cass. pen. Sez. I, 08/01/2013, n. 5697, conforme a Cass. pen. Sez. I, 19/03/2004, n. 15541.

SPECIFICA: 

Nella fattispecie del quesito sopracitato, il garage era pertinenza di un’abitazione privata e poteva quindi con ampia certezza offrire adeguate garanzie di sicurezza. Se di trattasse, invece, di garage condominiale, che prevede quindi l’accesso da parte di tutti i condomini ad una parte comune, bisognerebbe verificare se sia comunque possibile garantire al di sopra di ogni dubbio quanto previsto dalla normativa: ”La custodia delle armi … deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

 Avv. Adele Morelli

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