Schema esenzione legalizzazione atti stranieri
SCHEMA DEI CASI DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI LEGALIZZAZIONE E/O TRADUZIONE CERTIFICATA DI DOCUMENTI RILASCIATI ALL’ESTERO E DA VALERE NELLO STATO ITALIANO
DPR 445/2000
Articolo 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
[…]
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
[…]
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Come specificato nell’articolo su riportato, le sottoscrizioni dei documenti formati all’estero da autorità estere e da produrre in Italia devono essere legalizzate (art. 33, comma 2, DPR n. 445/2000) ed i testi in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana con traduzione certificata resa dal competente consolato italiano (art. 33, comma 3, DPR n. 445/2000).
Vi sono comunque i seguenti casi di esenzione (art. 33, comma 5, DPR n. 445/2000), applicabili anche alle licenze di pubblica sicurezza emesse da autorità all’estero:
- Convenzione dell’Aja del 05/10/1961: ALBANIA, ANDORRA, ANTIGUA E BARBUDA, ARGENTINA, ARMENIA, AUSTRALIA (si estende a tutti i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali), AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHAMAS, BAHRAIN, BARBADOS, BELARUS (c.d. BIELORUSSIA), BELGIO, BELIZE, BOSNIA-ERZEGOVINA, BOTSWANA, BRUNEI DARUSSALAM, BULGARIA, BURUNDI, CAPO VERDE, CIPRO, COLOMBIA, COREA (c.d. COREA DEL SUD), COSTA RICA, CROAZIA, DANIMARCA (eccetto Groenlandia e Isole Fær Øer), DOMINICA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESTONIA, FIJI, FINLANDIA, FRANCIA (si applica all’intero territorio francese), GEORGIA (eccetto Abkhazia e Ossezia del Sud), GERMANIA, GIAPPONE, GRAN BRETAGNA (si estende a: ANGUILLA, ANTARTICO BRITANNICO, BERMUDA, CAYMAN, FALKLAND, GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH MERIDIONALI, GIBILTERRA, GUERNSEY, ISOLA DI MAN, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, JERSEY, MONTSERRAT, SANT’ELENA, TURKS E CAICOS), GRECIA, GRENADA, HONG KONG2, HONDURAS, INDIA, IRLANDA, ISLANDA, ISOLE COOK, ISOLE MARSHALL, ISRAELE, ITALIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, LESOTHO, LETTONIA, LIBERIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACAO2, MACEDONIA (EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI), MALAWI, MALTA, MAURITIUS, MESSICO, MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA), MONACO (c.d. MONTECARLO), MONGOLIA, MONTENEGRO, NAMIBIA, NICARAGUA, NIUE, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA (eccetto Tokelau), OMAN, PAESI BASSI (si applica anche a: ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN), PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, ROMANIA, RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA), SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS), SAINT VINCENT E GRENADINE, SAMOA, SAN MARINO, SANTA LUCIA, SÃO TOMÉ E PRINCIPE, SERBIA, SEYCHELLES, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, STATI UNITI D’AMERICA, SUD AFRICA, SURINAME, SVEZIA, SVIZZERA, SWAZILAND, TAGIKISTAN, TONGA, TRINIDAD E TOBAGO, TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA, URUGUAY, UZBEKISTAN, VANUATU, VENEZUELA.
I su elencati paesi sono esentati dalla legalizzazione, la quale è sostituita dalla più semplice formalità dell’Apostille apposta sul documento in originale e sulla traduzione certificata (competenza delle cd. “sotto-prefetture” presso il paese straniero interessato https://www.hcch.net/en/states/hcch-members);
- Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987: BELGIO, FRANCIA, DANIMARCA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA; tali paesi sono esentati dalla legalizzazione e dall’Apostille, per essi è necessaria solo una traduzione certificata del documento effettuata presso il competente consolato italiano sito nel paese estero;
- Convenzione di Roma del 07/06/1969: sottoscritta da ITALIA e GERMANIA; tali paesi sono esentati dalla legalizzazione e dall’Apostille, per essi è necessaria solo una traduzione certificata del documento effettuata presso il competente consolato italiano sito nel paese estero.
Scuola armaioli
Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
ApprofondisciBanchi di prova
Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.
ApprofondisciEOS 2022 - I corsi CONARMI
Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…
Leggi la news