Commercio di armi da guerra

Quali autorizzazioni si devono ottenere e quali adempimenti si devono compiere nel rispetto delle norme vigenti per commerciare le armi da guerra?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per poter vendere armi da guerra è necessario conseguire la licenza di vendita in art. 28 TULPS, la quale è rilasciata dal Prefetto della provincia ove si intende esercitare l’attività ed ha la durata di 2 anni. Va subito chiarito che ai sensi della normativa italiana (art. 10 L. n. 110/1975), non è possibile vendere armi da guerra ai privati, pertanto l’unica attività di vendita sarà quella del commercio all’ingrosso oppure ad enti militari e forze governative.

Propedeutico al rilascio della licenza è il superamento dell’esame di idoneità tecnica presso la Commissione Tecnica Territoriale di una qualsiasi Prefettura in Italia (l’esame si può sostenere in qualsiasi CTT, a prescindere da dove si risiede), vertente su normativa italiana e comunitaria in materia di armi da guerra ed armamenti, tecnica delle armi, antincendio e sicurezza sul lavoro.

Una volta superato l’esame, si chiede alla Prefettura il rilascio della licenza: la licenza viene rilasciata se la Prefettura riterrà i locali idonei, dopo aver effettuato un sopralluogo. Conseguita la licenza, nella quale saranno indicati espressamente e nel dettaglio i prodotti di cui si è autorizzati alla vendita (c.d. lista dei materiali), ci si deve dotare di un registro di carico e scarico, numerato e vidimato su ogni pagina dall’autorità locale di pubblica sicurezza, sul quale andranno annotate tutte le operazioni di vendita con gli estremi dei titoli di chi acquista ed i dati del materiale venduto, così come andranno annotati tutti i dati del materiale che si acquista ed i titoli di chi  ce lo ha venduto. Tale registro va conservato per 50 anni dall’ultima registrazione.

Qualora si vorrà trattare con soggetti esteri (acquisti e vendite), ci si dovrà altresì iscrivere al SeRNI (Servizio per il Registro Nazionale delle Imprese) presso il Segretariato Generale presso il Ministero della Difesa: l’iscrizione dura 3 anni ed ogni anno entro il mese di giugno va pagato il contributo per l’iscrizione. L’iscrizione al SeRNI comporta il deposito presso tale ufficio della suddetta lista dei materiali, la quale lista viene d’ufficio depositata anche presso l’UAMA ossia l’Unità Autorizzazione Materiali Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri. Con l’iscrizione al SeRNI, si deve predisporre in azienda anche il registro dei trasferimenti comunitari, ove verranno annotati i trasferimenti di materiali da e verso operatori comunitari. Tale registro non sostituisce, ma affianca quello di pubblica sicurezza di carico e scarico per l’annotazione delle operazioni giornaliere. Tutte le operazioni commerciali verso l’estero (sia intra CEE sia extra CEE) dovranno rispettare le stringenti prescrizioni di cui alla L. n. 185/1990.

Avv. Adele Morelli

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