Acquisto di arma mai classificata

Ho acquistato ma non ancora ritirato una carabina marca SIG modello 550-1 Sniper in calibro 223 Remington. È un’arma che fu prodotta per pochissimi anni e la cui produzione cessò all’inizio degli anni 2000 e di cui ne furono importati pochi pezzi nuovi e poi alcuni pezzi furono usati da altre aziende che si occupavano di Ex Ordinanza. L’arma che ho acquistato e non ancora ritirato fu catalogata al nr. 11538. Di tale arma so per certo che non è mai stata richiesta la classificazione al Banco Nazionale di Prova. La carabina nasce semiautomatica senza fuoco a raffica e con un sistema di scatto Match, in quanto arma destinata ai tiratori scelti della polizia svizzera, ha caricatore da 5 colpi e canna lunga mm. 650, quindi, non ricade sicuramente nelle nuove classificazioni che iniziano con la lettera “A”. Essendo il 223 Remington calibro da caccia, la carabina fu catalogata caccia, però, presenta impugnatura a pistola separata da calcio e calcio non collassabile, per cui il mio dubbio è il seguente: posso denunciarla ancora come arma da caccia oppure no?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli:

L’art. 23, comma 12sexiesdecies, D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, ha disposto che “A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, […]”. In virtù di tale norma, all’indomani dell’abolizione del Catalogo Nazionale, fu chiesta da parte di produttori ed importatori la classificazione al BNP di tutti i modelli di arma in commercio benché già catalogati, perché appunto, a partire dal 1 gennaio 2012, è possibile commercializzare in Italia solo le armi che siano state previamente classificate dal BNP. Con riferimento al modello di arma citato nel quesito, si evidenzia che lo stesso, se non è ad oggi mai stato classificato dal BNP, prima di essere immesso sul mercato deve essere classificato. Circa la categoria europea di appartenenza, tale arma (a suo tempo dal Catalogo inserita in Classe 7 ex D.M. 16 agosto 1977) potrebbe essere inserita in B4 ossia arma lunga ad anima rigata a percussione centrale con capacità di colpi superiore a 2 e fino a 10 oppure per il suo aspetto/caratteristiche (calcio con impugnatura a pistola, etc.) in B9 ossia arma semiautomatica somigliante ad arma automatica ma diversa da A6-A7-A8, questa è una valutazione che in via definitiva spetta al BNP al momento della classificazione. Pertanto, sebbene il calibro sia da caccia, la sua destinazione potrà continuare ad essere all’attività venatoria se verrà classificata in B4, mentre ciò non sarà possibile qualora venisse classificata in B9, poiché l’art. 13, comma 2bis, della L. n. 157/1992, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2018, vieta espressamente l’utilizzo a caccia di armi in categoria B9. 

Avv. Adele Morelli

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