Come funziona la carta Europea per uso sportivo?

La mia Questura mi ha detto che la Carta Europea con validità cinque anni può essere rilasciata solo per uso caccia, mentre per il tiro a volo va richiesta di volta in volta in occasione di eventuali gare sportive documentate (presentando ogni volta tutta la documentazione). È così?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Le norme di riferimento sono le seguenti:

-      ai sensi dell’art. 1, par. 3, della Dir. CEE 477/1991, “La carta europea d’arma da fuoco è un documento rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un’arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.”;

-      il successivo art. 12, al par. 2 stabilisce che “[…] i tiratori sportivi […] possono detenere […] una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché: a) siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e b) siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività […] di tiro sportivo […] nello Stato membro di destinazione.”;

-      l’art. 2, commi 1-4, del D.Lgs. n. 527/1992 stabilisce che:

1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee.

2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’ articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.

4. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio”;

-      inoltre, gli artt. 5, comma 3, e 6 del D.M. 14.09.2016, dispongono che i tiratori sportivi munti di carta europea di arma da fuoco possono movimentare temporaneamente fuori dall’Italia, per i predetti comprovati motivi sportivi, fino a 3 armi e 1.200 munizioni per un periodo massimo di 90  giorni.

Pertanto, alla luce di tutta la normativa citata, può dedursi che l’informazione che le è stata fornita non è corretta, poiché la carta europea di arma da fuoco può essere rilasciata a chi è titolare di una licenza di porto d’armi uso sportivo oppure di caccia ed ha validità cinque anni oppure la minore durata del titolo di  porto d’armi a cui è abbinata, se esso scade prima. Per l’utilizzo per attività sportiva vanno seguite le prescrizioni sopra indicate e ribadite dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/018176/10175(1) del 01.12.2016 ossia è necessario che le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono movimentare temporaneamente fuori dall’Italia armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni siano munite di un’apposita dichiarazione rilasciata da un’associazione di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o, in alternativa a tale dichiarazione, di ogni altra prova dell’attività di tiro sportivo con documenti rilasciati dall’associazione sportiva del paese di destinazione, tradotti e asseverati nelle forme di legge. (pag. 7 della circolare).

 Avv. Adele Morelli 

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