Procedure per la Disattivazione di un’Arma Comune

DOMANDA: Detengo regolarmente alcune armi, tra cui un fucile ex Ordinanza "Carcano Cavalleria 91/38" (conosciuto anche come "moschetto 91/38"), che vorrei disattivare secondo le direttive recentemente aggiornate, per poterlo detenere come semplice "simulacro". A tal fine, se ho ben capito, dovrei per prima cosa presentare specifica domanda alla Questura, dopodiché -a consenso ottenuto- presumo debba affidarmi a qualche armeria autorizzata (non credo possa personalmente portare l'arma al Banco di Prova Nazionale...). Pertanto, poiché l'armeria presso cui normalmente mi servo non effettua tale servizio, gradirei -se possibile- conoscere quali siano quelle che operano tali interventi.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La disattivazione delle armi da fuoco è regolamentata, per quanto concerne le procedure tecniche, dal Reg. UE 2403/2015 come da ultimo modificato dal Reg. UE 337/2018.

Per quanto concerne gli adempimenti burocratici, bisogna invece consultare il D.M. 08.04.2016, che all’art. 5 rubricato “Disposizioni procedurali e adempimenti per la disattivazione” dispone che il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente (cioè quella competente per la provincia ove ha denunciato l’arma) che intende attivare la relativa disattivazione. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma medesima, ovvero tipo, marca, modello, calibro e numero di matricola, nonché i dati identificativi del soggetto che effettua la disattivazione (pertanto l’interessato avrà già preso contatti con l’armeria che poi effettuerà la disattivazione). Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la questura informa il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivolgendosi alla Soprintendenza per i beni storici, artistici e demoetnoantropologici competente per territorio, al fine di verificare se si tratti di un’arma antica, artistica o rara d’importanza storica o comunque di interesse culturale e, all’esito degli adempimenti, la questura medesima provvede, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota al richiedente la presa d’atto (quindi l’assenso a procedere alla disattivazione) oppure il parere negativo espresso dall’amministrazione per i beni e le attività culturali (in tale ultimo caso, l’arma si intende soggetta alla dichiarazione dell’interesse culturale prevista agli articoli 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004). Intervenuta la presa d’atto, può procedersi alle operazioni tecniche di disattivazione, quindi l’interessato può portare l’arma presso l’armeria che aveva previamente contattato, per sottoporre l’arma alle procedure tecniche di disattivazione. L’armeria, dopo aver effettuato gli interventi, manderà l’arma disattivata al Banco Nazionale di Prova, che verificherà se gli interventi sono stati eseguiti conformemente a legge, apporrà il punzone specifico di arma disattivata e rilascerà la relativa certificazione di disattivazione, che dovrà accompagnare sempre l’arma. Una volta ritirata l’arma disattivata, si dovrà entro le 72 ore effettuare la comunicazione di avvenuta disattivazione all’ufficio presso cui l’arma era stata denunciata, affinchè venga espunta dalla denuncia di detenzione.

I soggetti competenti ad effettuare la disattivazione di un’arma comune sono individuati dall’art. 4 del suddetto D.M. 08.04.2016 rubricato “ Persone od organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco – Adempimenti”, il quale al comma 1 recita: “L’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato: a) per le armi da guerra: 1) da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra; 2) da stabilimenti militari; 3) da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche; 4) dal Banco nazionale di prova; b) per le armi comuni dai soggetti di cui alla precedente lettera a), nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione o riparazione di armi comuni” (principi chiariti già dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/005796/10900(27)9 del 06.04.2016): quindi competente alla disattivazione di armi comuni da sparo sono alternativamente coloro che sono titolari di: licenza di fabbricazione in art. 28 TULPS (licenza di fabbricazione armi da guerra) oppure licenza di fabbricazione in art. 31 TULPS (licenza di fabbricazione armi comuni) oppure infine licenza di riparazione in art. 31 TULPS (licenza di riparazione armi comuni). Quindi anche l’armeria che ha la licenza di riparazione per armi comuni è dal punto di vista normativo competente ad effettuare la disattivazione, tuttavia potrebbe non disporre delle competenze e degli strumenti necessari per realizzarla.

Avv. Adele Morelli

 

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