Registro dei trasferimenti Intra UE e Comunicazioni ad UAMA
Con l'introduzione del registro intracomunitario per il trasferimento di materiale d'armamento, sussiste ancora l'obbligo delle comunicazioni UAMA ai sensi art.19 e 20 della Legge 185/90? La stessa cosa vale per la "Declaration of Goods Receipt"?
Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli
Sul registro dei trasferimenti intracomunitari vanno annotati i trasferimenti intra UE sia in entrata sia in uscita entro 15 giorni dalla movimentazione.
Va data comunicazione ad UAMA (modulo 1/imp degli allegati alla circ UAMA 15.05.2017) solo nel caso di ricezione di merci da fornitore UE, entro 30 giorni dalla ricezione delle merci, allegando anche la documentazione dell'operazione commerciale.
Circa la "Declaration of Goods Receipt", nella prassi l'UAMA non la richiede più, ma è necessario che l'azienda fornitrice si faccia inviare dal proprio cliente, non appena questi avrà ricevuto i prodotti, una dichiarazione, a mezzo email, appunto di avvenuta ricezione della merce, la quale dichiarazione va tenuta agli atti, perchè in caso di ispezione vi è la prova che le merci sono state consegnate.
Avv. Adele Morelli
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