Come Funziona la Licenza di intermediario di Armi Comuni
Ho chiesto in Questura la possibilità di ricevere licenza per intermediario di armi comuni, ma non hanno saputo darmi risposta. Vorrei sapere: quali documenti sono necessari per il rilascio? È obbligatorio avere un mandato con un'azienda ai fini del rilascio? I locali dove si svolge l'attività necessitano di prescrizioni tecniche?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
La licenza per intermediario di armi comuni è prevista: dall’art. 31bis del TULPS, dall’art. 1bis, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 527/1992 dalle Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/012821/10900(27)9 del 28.07.2014 (pagg. 2-3) e nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018 (pagg. 7-8).
Dalla lettura della su citata normativa si ricava che:
- è “intermediario” colui, diverso dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte: 1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni; 2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa (art. 1bis, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 527/1992);
- per esercitare l’attività di intermediario in materia di armi comuni è necessario conseguire l’apposita licenza del Questore, che nella prassi viene rilasciata a chi abbia superato l’esame di idoneità tecnica per intermediario di armi comuni innanzi la CTT di una qualsiasi Prefettura in Italia (in tal senso, infatti, le Questure nella prassi stanno interpretando il rimando di cui all’art. 31bis, comma 1, TULPS, “Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31”); tale licenza dura 3 anni; non è necessario avere un mandato con un’azienda ai fini del rilascio;
- la licenza per intermediario di armi comuni non è necessaria per coloro (mandatari) che sono in possesso di mandato delle parti interessate: tale mandato deve essere comunicato alla questura ove il mandatario opera; in ogni caso va specificato che il mandatario munito di procura speciale, che, appunto, deve comunicare alla questura della provincia ove ha la propria sede legale od operativa il mandato ricevuto, è figura ben diversa dal mero procacciatore d’affari (che è la figura ad oggi più diffusa e di cui si servono i produttori armieri), cioè il rappresentante agente di commercio che propone il prodotto ai distributori e alle armerie, ma di fatto non negozia e comunque non cura nello specifico le trattative;
- l’intermediario munito di licenza deve comunicare, anche a mezzo pec, l'ultimo giorno del mese, alla questura che gli ha rilasciato la licenza, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese, specificando ogni utile informazione sulla singola operazione, ivi compresi il riferimento ai dati identificativi delle armi e ai rispettivi titoli autorizzatori delle parti coinvolte nella compravendita delle armi: è bene pertanto che questi si doti di un sistema di registrazione delle trattative curate (un programma informatico o un registro cartaceo), al fine di avere una gestione ordinata e completa della propria attività;
- la domanda per l'esercizio dell'attività di intermediario deve essere presentata al Questore competente territorialmente del luogo ove si intende svolgere l'attività (cfr. artt. 34, 46 e ss. Reg. TULPS) e deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche le indicazioni relative all'ubicazione dei locali nei quali si intende svolgere l'attività medesima: non vi sono disposizioni specifiche sulle caratteristiche dei locali, poiché, appunto, si tratta di attività più di carattere intellettuale che pratica, in ogni caso si renderà necessario dotarsi di un sistema di archiviazione e protezione dati (informatici e cartacei) conforme alle esigenze di pubblica sicurezza;
- infine, ai sensi dell’art. 31bis, comma 2, TULPS, come novellato dal D.Lgs. n. 104/2018, l’intermediario potrebbe anche avere la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni: in questo caso, però, si ritiene che debba dotarsi anche della specifica licenza di deposito ex art. 31 TULPS strutturando i propri locali in funzione di ciò e, come prescrive la norma, deve munirsi del registro di P.S. di carico e scarico di cui agli artt. 35 e 55 TULPS sul quale annotare le operazioni giornaliere.
Avv. Adele Morelli
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