Vendita di abbigliamento, Armi e Munizioni

Vorrei ampliare la mia attività di vendita di abbigliamento e accessori con la minuta vendita di armi e munizioni. Vorrei sapere quali sono i passi da fare e a chi rivolgermi.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Per vendere armi comuni è necessario essere titolari di licenza di vendita in art. 31 TULPS, i passaggi per conseguirla sono i seguenti:

  • Sostenere e superare l’esame d’idoneità tecnica per la vendita di armi comuni innanzi la Commissione Tecnica Territoriale presso una qualsiasi Prefettura in Italia (art. 8, comma 3, L. n. 110/1975);
  • Fare istanza di rilascio licenza (utilizzando, ovviamente, la P. IVA di cui siete già intestatari) alla Questura della provincia ove si intende esercitare l’attività, la quale Questura convocherà apposita Commissione (nella quale è sempre presente un componente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e, spesso, anche un componente della AUSL territorialmente competente) per effettuare il sopralluogo sui locali e verificare che gli stessi siano strutturalmente idonei oppure, qualora gli stessi non siano ritenuti idonei, imporre delle prescrizioni tecniche a cui ottemperare;  
  • Verificata l’idoneità dei locali, la Questura rilascerà la licenza.

Per vendere munizioni è necessario essere titolari di licenza di minuta vendita di materiali esplodenti in art. 47 TULPS e All. B, Cap. VI, Reg. TULPS, i passaggi per conseguirla sono i seguenti:

  • Sostenere e superare l’esame d’idoneità tecnica per la vendita di armi comuni innanzi la Commissione Tecnica Territoriale presso una qualsiasi Prefettura in Italia (art. 49 TULPS);
  • Fare istanza di rilascio licenza (utilizzando, ovviamente, la P. IVA di cui siete già intestatari) alla Prefettura della provincia ove si intende esercitare l’attività, la quale Prefettura convocherà apposita Commissione (nella quale è sempre presente un componente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e, spesso, anche un componente della AUSL territorialmente competente) per effettuare il sopralluogo sui locali e verificare che gli stessi siano strutturalmente idonei oppure, qualora gli stessi non siano ritenuti idonei, imporre delle prescrizioni tecniche a cui ottemperare;
  • Verificata l’idoneità dei locali, la Prefettura rilascerà la licenza.

Circa la presenza, nel locale, di attività di vendita già di abbigliamento ed accessori, si rileva che la stessa verrà poi valutata dalla Commissione della Prefettura ai fini della sicurezza in termini di antincendio, nel senso che sarà tale Commissione a dare prescrizioni in relazione alle modalità di stoccaggio dei materiali esplodenti e di altra tipologia di merce, qualora venisse ritenuta infiammabile.  

Avv. Adele Morelli

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