Cittadino iscritto all’AIRE e PdA

Sono un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e desidero sottoporle alcuni quesiti che mi riguardano. Prima del mio trasferimento all’estero ho richiesto ed ottenuto il porto d’armi uso caccia, come devo comportarmi per richiedere il rinnovo? Posso chiedere il rinnovo mantenendo l’iscrizione all’A.I.R.E.? Ed ancora, la persona iscritta all’AIRE può detenere parte o tutte le sue armi in Italia?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Ai fini di una corretta risposta è necessario distinguere tra cittadino italiano che si è trasferito in un paese europeo ovvero extra europeo: non vi sono problemi per il rinnovo del PdA di un cittadino italiano residente in un paese europeo (cfr. art. 61, comma 1, Reg. TULPS "La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione Europea, ha la sua residenza o il domicilio"), mentre, per ciò che è la nostra esperienza, non siamo ad oggi a conoscenza di casi di cittadini italiani residenti in paesi extra europei e titolari di porto d’armi rilasciato da un ufficio di P.S. italiano. Ad avviso di chi scrive, non dovrebbero esservi problemi, poiché fondamentalmente ciò che rileva, quando si richiede un porto d’armi, non è tanto la residenza quanto la CITTADINANZA: agli uffici preposti interessa conoscere se il richiedente è cittadino italiano o europeo.

Circa la possibilità di detenere armi in luogo diverso da quello dove si vive oppure in più luoghi, la risposta è affermativa: sì, è possibile, si vedano sul punto Cass. pen. Sez. VI, 08/09/1992 Argentieri: “Il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20, 1° comma, prima parte, l. 18 aprile 1975 n. 110 a carico di chiunque detenga legittimamente armi, non va confuso con quello, specifico, di adozione di efficienti difese antifurto, posto dalla seconda parte del medesimo art. 20, 1° comma, citata legge a carico soltanto dei soggetti ivi indicati (persone che esercitino professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o che siano autorizzate alla raccolta o collezione di armi); ne consegue che il contenuto del suddetto generico dovere di diligenza va individuato di volta in volta sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione riservata al giudice di merito il quale è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione (nella specie, la corte ha ritenuto non sorretta da adeguata e logica motivazione la decisione del giudice del merito il quale aveva affermato la sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, prima parte, l. n. 110/75, in un caso in cui l'imputato aveva lasciato il proprio fucile da caccia, poi sottrattogli da ignoti, in una propria casa di campagna, regolarmente chiusa a chiave, nascosto sotto un materasso).” e Cass. pen. Sez. I, 19/06/1995, n. 11844 Stabiumi: “Ai fini della sussistenza del reato di omessa custodia di armi ai sensi dell'art. 20 comma 2 l. n. 110 del 1975, la custodia è inidonea allorché le cautele adottate nella custodia medesima siano tali da consentire il facile impossessamento dell'arma. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato nel fatto di un titolare di impresa commerciale che teneva l'arma riposta in un cassetto della scrivania del suo ufficio, ubicato in un complesso ben vigilato di giorno e chiuso di notte con inserimento di un sistema di allarme, tale da rendere tutt'altro che "agevole" la sottrazione dell'arma, di fatto avvenuta).”.

Avv. Adele Morelli

AGGIORNAMENTO 05/08/2020

Il riferimento normativo è l'art. 6 del D.Lgs. n. 527/1992, che consente di chiedere titoli di P.S. in uno stato membro se si hanno, alternativamente, residenza o domicilio in quello stato in cui si vuole chiedere il titolo di P.S. Nel caso di cittadini iscritti all'AIRE, se questi, pur avendo la residenza all'estero, conservano (per svariate ragioni) il DOMICILIO in Italia (nella prassi può accadere che si abbiano residenza e domicilio disgiunti), possono chiedere l'applicazione del suddetto art. 6. Abbiamo fornito tale risposta dopo aver interpellato diverse questure e chiesto quale prassi fosse utilizzata.

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