Trasporto di arma in treno
Sono iscritto ad un TSN come tiratore agonista e tra qualche settimana dovrò partecipare ad una gara nazionale presso un TSN di un’altra regione. Il giorno della gara, in mattinata, vorrei partire in treno (con treno Trenitalia) e tornerei comunque in serata: vorrei trasportare con me sul treno la mia pistola smontata, dentro ad una custodia con lucchetto e senza munizioni, poiché le munizioni le acquisterei al TSN prima della gara. So che l’art. 33 del D.P.R. 11 Luglio 1980 recita: “è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate”, mentre la Legge 157/92 sulla caccia in Italia, all’art. 21 stabilisce il divieto per “il trasporto a bordo dei veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia”. Però, vi chiedo: posso viaggiare in treno, nel modo che ho descritto sopra? Altre persone che conosco vorrebbero trasportare con sé un’arma in sicurezza per recarsi fuori Milano per gare o per tirare in altro poligono o per caccia, usando il treno od un altro mezzo pubblico, anche perché, in alcuni casi, non possiedono un autoveicolo.
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
La norma da Lei correttamente citata ossia l'art. 33 del DPR n. 753/1980 dispone che sui treni e nei veicoli le armi vanno trasportate scariche e smontate. L'art. 1 dello stesso DPR specifica che le norme in esso contenute, quindi anche l'art. 33, si applicano sia all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o gestione commissariale governativa sia agli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e delle regioni sia ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato sia agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. Peraltro, le condizioni di trasporto nazionale Trenitalia (consultabili sul sito dell’azienda di trasporti), all'art. 4.1 dispongono che "il trasporto di armi e relative cartucce nelle apposite confezioni è ammesso nei soli casi previsti dalla legislazione vigente" pertanto nuovamente si applica il su citato art. 33. Alla luce di ciò, può evincersi che Lei può trasportare l'arma in treno smontata e collocata in apposita custodia chiusa ed avrà l'obbligo di garantire adeguata custodia alla stessa (es. se sul treno deve usufruire della toilette, dovrà portare l'arma con se' e non potrà lasciarla incustodita sul sedile). Circa gli altri suoi amici che vorrebbero utilizzare altri mezzi di trasporto terrestri, si applica egualmente l'art. 33 del DPR n. 753/1980, tuttavia bisogna informarsi anche sul regolamento applicato dalla compagnia di trasporti specifica onde verificare che non applichi prescrizioni particolari.
Avv. Adele Morelli
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