Problematiche di carattere applicativo dell'Art. 35 TULPS sul piano sanzionatorio
Quale sanzione si applica all’armaiolo in caso di omissioni od errori nell’annotazione di un’operazione sul registro di carico/scarico?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Preliminarmente, va rilevato che la questione posta nel quesito è spesso oggetto di disamina, poiché le interpretazioni dei tribunali non sono uniformi sul punto. La scrivente ritiene di aderire a quell’autorevole filone dottrinario (recentemente, ex multis, MAZZEO B.), che, partendo da una ricostruzione storica della formulazione della norma di riferimento ossia l’art. 35 TULPS, porta alla logica conclusione per cui la condotta di omessa od errata annotazione sul registro dell’armaiolo va sanzionata con la pena di cui all’art. 17 TULPS. Nello specifico, l’analisi da fare doverosamente al testo della norma è la seguente:
- la condotta descritta nel quesito ossia l’omessa od errata annotazione di un’operazione sul registro delle operazioni giornaliere è contenuta al comma 1 dell’art. 35 TULPS, il quale prevede: “L’armaiolo di cui all’articolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento”;
- si osservi che l’art. 35 TULPS prevede due sanzioni, la prima la troviamo formulata (addirittura solo) al comma 8 “Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.” e la seconda la troviamo formulata al comma 9 “L’acquirente o cessionario di armi in violazione del presente articolo è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.”;
- la scrivente ritiene che: la sanzione di cui al comma 8 punisce chiaramente ed esclusivamente la condotta del comma 5 ossia “È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore” (i successivi commi 6 e 7, infatti, danno indicazioni sui requisiti per il conseguimento del nulla osta all’acquisto del questore): quindi il comma 8 sanziona l’armiere o il privato che vende o cede un’arma ad un soggetto non legittimato perché privo di titolo (ad es., caso pratico: l’armiere non si rende conto che l’acquirente ha il PDA scaduto e gli vende l’arma) ed infatti l’elevata sanzione (arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro) giustifica la punizione di un comportamento che desta elevato allarme sociale e pericolo per l’ordine pubblico (il trasferimento di un’arma ad un soggetto privo di titolo); la sanzione di cui al comma 9 punisce, specularmente, la condotta di colui che riceve l’arma (acquistandola o mediante cessione da un privato) senza averne titolo (ad es., caso pratico: il privato non si rende conto che ha il PDA scaduto); ed infatti anche in questo caso l’elevata sanzione (arresto fino a un anno e ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro) giustifica la punizione di un comportamento che desta elevato allarme sociale e pericolo per l’ordine pubblico (l’acquisizione di un’arma senza averne titolo).
Le deduzioni logico-interpretative ed applicative che ne seguono sono le seguenti:
- la condotta descritta nel quesito ossia di mancata o errata annotazione sul registro, di cui al comma 1 dell’art. 35 TULPS, sicuramente di minor disvalore sociale rispetto alla condotta di cui al successivo comma 5 (vendita o cessione di un’arma ad un soggetto privo di titolo), è da ritenersi sanzionata dall’art. 17 TULPS (che è norma sanzionatoria residuale) e questo è infatti confermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. Pen., Sez. I, 38021/2005, relativa a fattispecie concreta in cui viene contestata una condotta analoga al caso posto nel quesito e si indicano a riferimento, riprendendo la sentenza di 1° grado del Tribunale di Firenze, gli artt. 17 e 35 TULPS e 54 reg. TULPS) sia da quella amministrativa (TAR Lazio-Roma, Sez. Iter, 4848/2011, caso analogo di omessa registrazione di un’arma, viene contestato l’art. 17 TULPS);
- questa è chiaramente l’intenzione del legislatore: il testo originario dell’art. 35 TULPSal comma 3 prevedeva “È vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattie di mente, e a quelle che non comprovano la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1000 a 2000.”; quindi in origine la sanzione era prevista solo per chi vendeva l’arma a soggetto non legittimato;
- successivamente, il D.L. n. 1274/1956 ha modificato il testo dell’art. 35 TULPS, integrando il comma 3 ed inserendo anche i commi 4-5-6: viene quindi prevista una nuova tipologia di titolo che abilita all’acquisto delle armi ossia il nulla osta all’acquisto del questore e viene prevista la sanzione, oltre che per chi vende o cede armi a soggetto non legittimato, anche per chi la acquista o la riceve, pertanto la formulazione dei commi da 3 a 6 diventa la seguente:
- “3. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
- 4. Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficio sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
- 5. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.
- 6. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.”
- L’art. 4 del suddetto D.L. n. 1274/1956 ha altresì previsto che “Le disposizioni degli artt. 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.”, quindi le modifiche inerenti la vendita o cessione di armi e relativa acquisizione da parte di persona senza titolo e correlate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni (commi 5 e 6) non si applicano solo al trasferimento di armi con un armiere ma anche a quello tra privati (è evidente che le prescrizioni a cui fa riferimento l’art. 4 del D.L. n. 1274/1956, quando specifica che si applicano anche ai privati, sono quelle che prevedono l’obbligo per chi vende o cede un’arma di verificare che chi la riceve abbia il titolo; non è possibile infatti applicare ai privati la prescrizione inerente l’obbligo di annotazione sul registro); ciò conferma ulteriormente che quelle sanzioni si applicano ai casi di vendita/cessione in violazione di legge ossia a soggetto senza titolo e non attengono anche alla condotta di violazione delle prescrizioni in materia di annotazione sul registro.
Tutto ciò è evidentemente il risultato di una stratificazione di modifiche normative occorsa nel tempo, con la conseguenza che la formulazione letterale da ultimo inserita ha riportato solo parte della ratio perseguita dal legislatore, poiché si è prevista una sanzione particolarmente afflittiva (ed è giusto che sia così) per punire la condotta del comma 5 ossia la vendita o cessione di armi a soggetto senza titolo, mentre si è trascurato di formulare una sanzione specifica per la condotta, meno grave, di violazione delle prescrizioni di annotazione previste dal comma 1. E, per tali contestazioni (ossia violazione delle prescrizioni di annotazione previste dal comma 1), è evidente che vada applicata la sanzione residuale prevista dall’art. 17 TULPS, che prevede arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro ed è definibile con oblazione ai sensi dell’art. 162bis cp, così da consentire all’armiere di chiudere in tempi celeri la propria vicenda giudiziaria e tornare ad operare serenamente (altrimenti, sarebbe iniquo punire allo stesso modo chi vende o cede un’arma ad un soggetto senza titolo – fatto molto grave – e chi omette o annota in maniera errata un’operazione sul registro di carico/scarico – fatto meno grave del primo).
Avv. Adele Morelli
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