Avviso Trasporto Armi con PEC: possibile per i TSN?

Sono il Presidente di un TSN e mi chiedo se possiamo utilizzare la procedura con pec quando spediamo le armi del TSN agli armaioli per farle riparare.

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Il D. Lgs. n. 104/2018 ha aggiunto all’art. 34 TULPS il comma 3, il cui contenuto è il seguente: “Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.”. Tale disposizione, che è in vigore dal 14 settembre 2018, prevede una sorta di procedura semplificata per l’effettuazione dell’Avviso Trasporto Armi a mezzo pec per coloro che hanno una licenza professionale in art. 31 TULPS e devono movimentare le armi verso altro soggetto con licenza professionale in art. 31 TULPS. Tuttavia, nonostante la norma sancisca espressamente che tale modalità possa essere utilizzata da chi è titolare di una licenza professionale in art. 31 TULPS, questa associazione di categoria sta riscontrando nella realtà che, per analogia, le Questure consentano pacificamente di utilizzarla anche ai TSN, quando questi spediscono le armi intestate all’ente ad operatori che hanno licenza professionale in art. 31 TULPS. Le ragioni dedotte per consentire il ricorso alla semplificazione amministrativa anche per i TSN sono le seguenti:

  • i TSN hanno personalità giuridica (come le aziende che operano sotto art. 31 TULPS) ed infatti comprano armi  e munizioni al pari degli operatori professionali ossia senza un titolo specifico, come ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare nr. 559/C.4932.10089(3) del 19.07.2000, ed hanno i registri che garantiscono la tracciabilità dei materiali (inventario delle armi e registro di carico e scarico delle munizioni, art. 31 L. n. 110/1975);
  • i TSN operano in virtù di una vera e propria licenza professionale,  che gli viene rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 163, comma 1, lett. g) del D. Lgs 121/1998;
  • la tracciabilità è garantita dal fatto che sia dal lato di chi spedisce sia dal lato di chi riceve vi sono operatori professionali.

Avv. Adele Morelli

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