Posso detenere le armi in un luogo diverso dalla residenza?

Mi sono recato presso la mia Questura ed ho chiesto se posso detenere le armi ad un indirizzo diverso da quello della mia residenza, non hanno saputo darmi risposta. C’è una normativa sul punto?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

La normativa italiana non impone l’obbligo di detenere le armi nel luogo ove si risiede, ma prescrive al detentore l’uso di una diligenza e di accorgimenti nella custodia delle armi tali da impedire che talune categorie (minori, incapaci, etc.) o soggetti terzi possano impossessarsene, come si evince dalla lettura dell’art. 38, comma 8, TULPS e artt. 20 e 20bis L. n. 110/1975: il privato in sostanza “deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza” (art. 38, comma 8, TULPS).

A ciò si aggiunga l'art. 58, ultimo comma, Reg. TULPS, che prescrive che chi denuncia un'arma debba contestualmente indicare anche tutte le altre armi che possiede ed il luogo ove si trovano (ammettendo quindi la possibilità di detenere le armi in più luoghi, e nella prassi vi assicuro che vi sono persone che hanno le armi in due diverse abitazioni).

A tal proposito si allegano due massime della Suprema Corte, ove viene data per pacifica la circostanza che le armi vengano detenute in un luogo diverso da quello ove si risiede:

  • Cass. pen. Sez. VI, 08/09/1992 (Argentieri)

Il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20, 1° comma, prima parte, l. 18 aprile 1975 n. 110 a carico di chiunque detenga legittimamente armi, non va confuso con quello, specifico, di adozione di efficienti difese antifurto, posto dalla seconda parte del medesimo art. 20, 1° comma, citata legge a carico soltanto dei soggetti ivi indicati (persone che esercitino professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o che siano autorizzate alla raccolta o collezione di armi); ne consegue che il contenuto del suddetto generico dovere di diligenza va individuato di volta in volta sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione riservata al giudice di merito il quale è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione (nella specie, la corte ha ritenuto non sorretta da adeguata e logica motivazione la decisione del giudice del merito il quale aveva affermato la sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, prima parte, l. n. 110/75, in un caso in cui l'imputato aveva lasciato il proprio fucile da caccia, poi sottrattogli da ignoti, in una propria casa di campagna, regolarmente chiusa a chiave, nascosto sotto un materasso).

  • Cass. pen. Sez. I, 19/06/1995, n. 11844 (Stabiumi)

Ai fini della sussistenza del reato di omessa custodia di armi ai sensi dell'art. 20 comma 2 l. n. 110 del 1975, la custodia è inidonea allorchè le cautele adottate nella custodia medesima siano tali da consentire il facile impossessamento dell'arma. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato nel fatto di un titolare di impresa commerciale che teneva l'arma riposta in un cassetto della scrivania del suo ufficio, ubicato in un complesso ben vigilato di giorno e chiuso di notte con inserimento di un sistema di allarme, tale da rendere tutt'altro che "agevole" la sottrazione dell'arma, di fatto avvenuta).

Avv. Adele Morelli

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