Quando al privato può essere contestata la cessione ai fini di commercio
Quando si può definire "ai fini di commercio" la cessione e acquisizione di armi comuni da sparo da parte di un soggetto privato? Chiedo, perché, in quanto collezionista, dovrei ricevere da un altro collezionista una collezione di armi di considerevole valore, che sarebbe assurdo pensare venisse ceduta a titolo gratuito (ogni singolo pezzo ha un valore economico rilevante).
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Anzitutto, va premesso che l’art. 31 TULPS, nel prevedere che per la vendita di armi comuni è necessario avere la licenza di commercio del Questore, sancisce il divieto per il privato di fare mercimonio di armi. Sul punto, comunque, la Cassazione ritiene che, nel caso di cessione di armi da parte di un privato dietro corresponsione di valore economico, la stessa non può far integrare il reato di commercio di armi senza licenza, se si tratta di atto “una tantum” (ossia che si è verificato una sola volta) o comunque occasionale, che non rientra in un’attività abitudinale, che avviene per una causa lecita (l’interesse per il collezionismo di armi lo è, la cessione di una pistola quale corresponsione di una fornitura di droga, no) e che il ricevente abbia il titolo per acquisire le armi. Si vedano: Corte d'Appello Perugia, 05/11/2012 “La fattispecie delittuosa di cui agli artt. 9 e 14 della legge n. 497 del 1974 sussiste allorché la vendita occasionale tra privati di arma avvenga contra legem e/o tra soggetti non identificati.”, Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 1986 n. 3467 “Dal complesso della disciplina vigente in materia di vendita occasionale di armi è desumibile che il privato può vendere o cedere ad altro privato, che sia munito di porto d’armi, un’arma comune da sparo senza necessità di una specifica licenza di polizia, ma deve darne avviso all’autorità di P.S.”, Cass. pen. 24/06/1985 “Dal complesso della disciplina vigente in materia di armi, è desumibile che la necessità di licenza per la vendita o la cessione di armi comuni da sparo e le relative munizioni è imposta nei confronti di coloro che siffatta attività svolgono professionalmente, anche come abituale attività di fatto, non già quando si tratti di singolo caso di vendita o cessione occasionalmente effettuata da privato; in quest'ultimo caso, non è prevista un'apposita licenza e la vendita o la cessione di per sé non costituiscono reato, con il solo obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di p. s. e per il cessionario o acquirente di denunciarne il possesso.”. Nel caso specifico, si suggerisce di indicare chiaramente, nella scrittura di cessione delle armi, sia che la cessione avviene per fini collezionistici sia che le armi sono dotate ciascuna di un considerevole valore economico, che appunto le rende beni da collezione.
Avv. Adele Morelli
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