Cosa fare se si vuole aprire un’armeria

Qual è l’iter da seguire per poter aprire un’armeria?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

All’interno dell’armeria possono essere svolte diverse attività rilevanti ai fini della Pubblica Sicurezza. Nello specifico, l’attività “completa” prevede: la vendita al dettaglio di armi comuni, la riparazione di armi comuni e la minuta vendita di materiali esplodenti ossia polveri da lancio (infume o nera), cartucce, pirotecnici delle categorie EU F1-F2-F3-T1-P1 (a cui si aggiungono gli altri esplodenti di libera vendita classificati in categoria V^E).

Per lo svolgimento di ciascuna di queste attività è necessario essere titolari dell’apposita licenza, specificamente:

  • Per la vendita al dettaglio di armi comuni è necessario essere titolari della licenza di vendita in art. 31 TULPS rilasciata dal Questore, della durata di 3 anni;
  • Per la riparazione di armi comuni è necessario essere titolari della licenza di riparazione in art. 31 TULPS rilasciata dal Questore, della durata di 3 anni;
  • Per la minuta vendita di materiali esplodenti è necessario essere titolari della specifica licenza in art. 47 TULPS (in combinato disposto con il Cap. VI, All. B, Reg. TULPS) rilasciata dal Prefetto, della durata di 3 anni.

Il rilascio di tali licenze è subordinato a due condizioni:

  1. Il superamento, per ciascuna delle attività su elencate, dell’apposito esame di idoneità tecnica previsto dall’art. 8 L. n. 110/1975 (commi 3-4-5), da tenersi innanzi la CTT (Commissione Tecnica Territoriale, si veda art. 2 del D.M. 19.11.2014) di una qualsiasi Prefettura a scelta in Italia: tali esami vertono, nel complesso, su normativa italiana e comunitaria in materia di armi e di esplodenti e preparazione tecnica in materia di armi;
  2. Dopo aver conseguito l’idoneità tecnica, si può chiedere alle competenti autorità di P.S. (Questore o Prefetto), il rilascio delle licenze, purchè i locali siano allestiti conformemente alle esigenze correlate alle attività che si andranno a svolgere (le licenze, infatti, vengono rilasciate conformemente all’idoneità dei locali).

Ad ogni licenza è collegato un registro di pubblica sicurezza (artt. 35 e 55 TULPS), ove vanno annotate le attività giornaliere, i dati identificativi dei prodotti (armi, parti fondamentali d’arma, materiali esplodenti soggetti ad obbligo di registrazione) ed i dati del cliente. Ogni registro va conservato per 50 anni dall’ultima registrazione.

Avv. Adele Morelli

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