Carta Europea e rilascio tesserino ATC
Sono cittadino italiano, sono residente in un paese UE e sono iscritto all'A.I.R.E. di un Comune di una provincia italiana, ove ho mantenuto il domicilio. Lo stato UE presso cui risiedo mi ha rilasciato il porto d'armi per uso caccia e la Carta Europea sempre per uso caccia. A gennaio 2020 ho richiesto ed ottenuto il tesserino ATC dalla provincia italiana presso il cui comune sono iscritto all’A.I.R.E. ed ove ho il domicilio per l'annata venatoria 2019/2020 dietro pagamento della tassa governativa di € 173,16, di quella regionale di € 84,00 e dell’importo di iscrizione all'ATC di € 33,60. Entro il 15 giugno 2020 ho presentato la richiesta di rilascio del tesserino ATC per l'annata venatoria 2020/2021 con allegato il versamento di € 33,60 relativo appunto alla nuova annata venatoria ed a settembre sono venuto in Italia e mi sono recato presso il predetto ATC, munito di tutte le ricevute di pagamento sopra indicate unitamente a quietanza di pagamento di polizza assicurativa, per ritirare appunto il mio tesserino, ma la richiesta mi è stata negata verbalmente per due motivi.
Prima di tutto perché, oltre al PdA per uso caccia rilasciatomi dallo stato UE dove risiedo, a loro dire dovrei avere anche un PdA italiano uso caccia e secondo perché non ho la residenza in Italia, e la loro legge regionale prevede che: "Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza con allegato il calendario regionale riportante, tra l'altro, gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria".
Ho fatto notare al responsabile dell'ufficio che l'art. 6 del D.Lgs 527/1992, che recepisce la direttiva europea sulle armi al comma 1, recita: "I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio." Mi è stato risposto, sempre verbalmente, che il rilascio del tesserino dell'ATC sarebbe stato possibile solo in presenza di un porto d'armi uso caccia italiano.
Alla luce di tali fatti, chiedo:
- È possibile esercitare la caccia con porto d'armi per uso caccia e Carta Europea entrambi rilasciati da uno stato UE nei territori gestiti dagli ATC in Italia?
- Quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs 527/1992 è applicabile anche in materia di caccia (utilizzo delle armi) o solo strettamente alla detenzione delle armi?
- Essendo residente in un paese UE e iscritto all'A.I.R.E. di un Comune di una provincia italiana, ho diritto ad avere il tesserino di un ATC italiano, anche per quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs 527/1992?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Queste le risposte ai 3 quesiti:
Quesito 1:
Sì, è possibile esercitare la caccia in Italia (nei territori gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dai Comprensori Alpini) con un PDA uso caccia ed una Carta Europea per arma da fuoco per uso caccia entrambi rilasciati da uno stato UE. Ciò è previsto da:
- art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 527/1992, “Gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunità europee in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio della caccia e quelli che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d’arma da fuoco, possono trasferire e trasportare nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo iscritte nella predetta carta, per l’esercizio delle attività venatorie o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento”
- art. 3bis del D.M. 5 giugno 1978, “In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, i residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzati all'esercizio della caccia in detto Stato, possono trasferire e trasportare nel territorio italiano o attraverso di esso e ritrasferire nello Stato di provenienza le armi da caccia iscritte nella carta europea d'arma da fuoco di cui sono titolari. I medesimi possono altresì portare le suddette armi nei periodi in cui la caccia è consentita, purché siano in possesso delle polizze assicurative prescritte dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria”
Quesito 2:
Quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 527/1992 ossia “I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio.” è norma che viene applicata dagli uffici in maniera molto estensiva ossia con riferimento a qualsiasi tipologia di autorizzazione riguardante le armi comuni;
Quesito 3:
Sì, ha diritto ad avere il tesserino di un ATC italiano, come previsto dall’art. 3bis del D.M. 5 giugno 1978 sopra citato, che usa appunto l’espressione “apposito tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge stessa, dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria”, e l’art. 12, comma 12 della L. n. 157/1992 richiamato prevede proprio il rilascio, da parte dell’ATC, del tesserino venatorio (“Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.”).
Se non riesce a risolvere la vicenda direttamente con l’ATC, si consiglia di interpellare anche l’ufficio dell’Area Decentrata Agricoltura della provincia di competenza dell’ATC (o ufficio similare), che è appunto l’ufficio della provincia sotto il quale opera l’ATC, unitamente all’Assessorato Agricoltura della Regione e alla Direzione Regionale Agricoltura.
Avv. Adele Morelli
Scuola armaioli
Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
ApprofondisciBanchi di prova
Tutte le armi da fuoco dei Paesi aderenti alla CIP sono soggette a collaudo ed a certificazione tramite l'impressione dei Marchi dei Banchi di Prova dei rispettivi Paesi.
ApprofondisciEOS 2022 - I corsi CONARMI
Per la prima edizione di EOS European Outdoor Show il CONARMI propone ai visitatori una serie di co…
Leggi la news