Regime fiscale dell’avviso di trasporto da parte dei collezionisti

Sono un collezionista di armi comuni da sparo e vorrei trasportare la mia arma al poligono per la relativa prova di funzionamento. Come devo procedere con il mio avviso di trasporto Armi? Devo apporre la marca da bollo?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

Sul punto è intervenuta la Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/E/007181/10100(1) del 02.07.2020 recante “Trasporto di Armi comuni da sparo. Indicazioni applicative”, la quale specifica che: <<Premesso che dal 1 gennaio 1973 la materia relativa al tributo di bollo è regolata in modo organico dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’Agenzia delle Entrate rileva come la Parte II dell’Allegato A-Tariffa, relativa agli “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso", all’art. 45 (oggi art. 27), preveda espressamente gli “Atti e documenti da chiunque provenienti che, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità". Attesa la genericità della locuzione “Atti e documenti da chiunque provenienti”, rilevata dalla stessa Agenzia, essa ritiene che “il visto apposto sugli avvisi per il trasporto delle armi e le licenze di esportazione delle armi, quali atti che devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, debbano considerarsi rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 45 in parola e, pertanto, assoggettabili a bollo soltanto in caso d’uso". Se ne deve concludere, pertanto, che l’avviso di trasporto presentato ai sensi dell’art. 34, primo e secondo comma, TULPS dal titolare di licenza di collezione di armi comuni da sparo non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l’atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.>>; pertanto, l’ATA (Avviso Trasporto Armi) non necessita di pagamento di marca da bollo.

Con l’occasione, si evidenzia che la medesima circolare fornisce anche tale ulteriore chiarimento, molto utile sul piano operativo: <<l’utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l’avviso di trasporto alla Questura di partenza. Quest’ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla Questura di destinazione delle armi e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte>>, per cui viene chiarito il principio generale per cui, in caso di spostamento in un’altra provincia, con diversa Questura competente,  lo stesso ATA vidimato dalla Questura di partenza vale comunque per il tragitto di andata e per quello di ritorno (per la massima cautela dell’utente, si suggerisce comunque, nel momento in cui si predispone l’ATA da presentare in Questura, di specificare “il presente ATA si intende valevole per i tragitti di andata e ritorno ai sensi della Circ. Min. Int.  nr. 557/PAS/E/007181/10100(1) del 02.07.2020”).

Avv. Adele Morelli

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