Uso di antidepressivi, rinnovo del PdA e detenzione dell'arma

Lo scorso anno, durante un brevissimo periodo di stress dovuto a problemi lavorativi e di salute (preciso che non si è trattato di problemi psicologici), mi è stato prescritto un antidepressivo per rilassarmi, che ho assunto per pochi mesi. Attualmente sono tre mesi che non lo assumo più e i problemi sono risolti. Ho in scadenza il porto armi a breve e, recandomi dal medico di famiglia a fare il certificato anamnestico, questi mi ha detto che deve comunque scrivere che ho assunto un antidepressivo. Io, tra l’altro, sono interessato a mantenere solo la detenzione dell’arma, in quanto il porto non mi interessa più. Chiedo se ci sono possibilità che mi venga concesso il permesso per la detenzione ed, eventualmente, cosa è possibile fare (ad esempio ulteriori visite o certificati) prima di recarmi dall’ufficiale sanitario?

Risposta a cura dell'Avv. Adele Morelli

In questi casi è necessario dare prova del fatto che il problema psicologico è definitivamente superato e che si è in una fase di remissione totale dal disturbo, mediante documentazione medica specialistica da esibire sia al medico curante in sede di visita per il certificato anamnestico sia al medico che effettuerà la visita per l’idoneità psico-fisica al maneggio armi. Qualora il medico monocratico non le desse l’idoneità, dovrebbe entro 30 giorni proporre ricorso avverso tale giudizio di non idoneità innanzi la Commissione medica AUSL ai sensi dell’art. 4 D.M. 28.04.1998 allegando tutta la documentazione medica attestante il superamento del disturbo (si veda a tal punto l'articolo unico del D.M. 5 febbraio 1993, secondo cui "Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi [...], ha facoltà, allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneità, di presentare all'unità sanitaria locale [...], un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste [...] è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria ed altrui."), e la Commissione valuterà il caso nello specifico, potendo altresì prescrivere a sua discrezione, se lo riterrà necessario, il compimenti di ulteriori o nuovi accertamenti medici.

Avv. Adele Morelli

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