Devo sostenere l'esame di capacità tecnica per armiere nella Prefettura di residenza?

Ho inoltrato domanda per sostenere l’esame di capacità tecnica per armiere ad una Prefettura diversa da quella della provincia ove risiedo e mi è arrivata risposta scritta in cui mi comunicano che non sono stato ammesso a sostenere l’esame, poiché la domanda la devo inoltrare alla Prefettura della provincia ove risiedo. È corretto?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

La disciplina inerente gli esami di capacità tecnica innanzi la Commissione Tecnica Territoriale (CTT) della Prefettura è contenuta nelle seguenti norme: art. 49 TULPS, art. 8 L. n. 110/1975, DM 19/11/2014 e nessuna di tali norme prevede una limitazione di competenza legata alla provincia di residenza del candidato. Ma vi è di più: sul punto si segnalano due circolari del Ministero dell’Interno che esplicitamente chiariscono questo aspetto ossia che nel caso degli esami di capacità tecnica la competenza della CTT della Prefettura è per materia e non può essere ritenuta legata all’ambito territoriale della provincia. Nello specifico, la circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/007522/XV.H.MASS(56) del 18/05/2015 rappresenta che “[…] la richiamata normativa di riferimento non consente di dedurre inequivocabilmente una sorta di limite territoriale connesso alla residenza degli interessati. Peraltro, anche la prassi consolidata delle precedenti Commissioni tecniche provinciali – sempre favorevolmente condivisa da questo Ministero – di ammettere la partecipazione anche di non residenti nella provincia della C.T.P. esaminatrice, ha consentito di far fronte alle numerosi istanze di abilitazione in parte inoltrate da candidati provenienti da contesti territoriali marginalmente interessati dall’industria delle armi e degli esplosivi tanto da indurre le Commissioni Tecniche Provinciali a differire gli esami per lunghi periodi. Un indirizzo opposto a quello espresso, peraltro, presenterebbe non superabili profili di contrasto con i principi di cui articoli 3, 4 e 16 della Costituzione e con il principio comunitario della libertà di stabilimento, a maggior ragione valido all’interno di ciascun Paese.”. Il contenuto di questo criterio interpretativo ed applicativo è stato recentemente confermato dalla circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15/02/2022 (leggasi le note 16 e 17 di pag. 10).

Avv. Adele Morelli

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