45 cm di lunghezza canna sono ancora necessari per le armi da caccia?
Vorrei acquistare un fucile a pompa in cat. EU B7 (categoria attuale) calibro 12 con canna inferiore ai 45 cm, posso denunciarlo come arma da caccia? Mi hanno detto che ci sarebbe un decreto che prevede per le armi ad anima liscia, affinché siano denunciabili come caccia, che la canna sia lunga almeno 45 cm, è corretto?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
L’attuale categoria EU B7 (Ex Dir. UE 555/2021) corrisponde alle “Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm”, pertanto data la categorie EU, la tipologia di arma lunga ed il calibro (cal. 12), ai sensi dell’art. 13 L. n. 157/1992 possiamo serenamente annoverarla come arma da caccia.
La questione legata alla lunghezza di canna trova la sua origine nel D.M. 21.04.1980 su “Modalità per l’iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica”, il cui Allegato A prescriveva che i fucili da caccia ad anima liscia potevano essere iscritti come tali a Catalogo se la loro canna fosse stata di almeno 450 mm di lunghezza. Tuttavia era necessaria l’emanazione di un apposito decreto attuativo, che non fu mai emanato (art. 2, co. 1 “[…] verranno istituiti appositi registri contraddistinti ciascuno del corrispondente numero progressivo di catalogazione relativo al modello di arma catalogato”), ma, nonostante ciò, durante tutto il periodo di vigenza del Catalogo (dal settembre del 1979 al 31.12.2011) si tenne a riferimento questo requisito dimensionale minimo dei 45 cm di canna per i fucili ad anima liscia in calibro venatorio, per poterli considerare e denunciare come armi da caccia. Come noto, il Catalogo venne soppresso con L. n. 183/2011 a decorrere dal 01.01.2012 e la soppressione del Catalogo diede luogo a quella che in gergo è definita abrogazione tacita di tutte le norme ad esso riferite, per cui nella prassi si è ritenuto di non applicare più il suddetto D.M. 21.04.1980, facendo riferimento, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, alle prescrizioni di cui alla Dir. CE 477/1991 (ora Dir. UE 555/2021), in virtù dei quali un’arma è lunga se la canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e la lunghezza totale supera i 60 cm. A chiarimento di ciò è intervenuta la circ. Questura di Roma MASS. F1 Nr. 005667/2016 del 13.05.2016, che ha definitivamente chiarito che “tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12 possono essere venduti e detenuti come armi ad uso venatorio.”.
Avv. Adele Morelli
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