La procedura di disattivazione non si può “subappaltare” da armeria ad armeria
Nella mia armeria ci occupiamo anche di operazioni di disattivazione ed essendo rimasti tra i pochi sul territorio nazionale ad effettuare questo complesso intervento tecnico, ci capita spesso che l’utente che vuole disattivare l’arma ce la spedisca appoggiandosi ad un’armeria della sua zona. Capita, a volte, che sulla richiesta di disattivazione che l’utente fa alla sua Questura sia riportato, nel campo dedicato ai dati del “disattivatore”, il nome dell’armeria di appoggio, anziché della mia. È corretta questa procedura?
Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli
Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DM 8 aprile 2016, “Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la relativa disattivazione. La comunicazione deve indicare […] i dati identificativi del soggetto che effettua la disattivazione.” Tale prescrizione normativa sta chiaramente ad indicare che nella comunicazione che il proprietario dell’arma deve inoltrare alla Questura della provincia ove l’arma è denunciata deve essere riportata la ragione sociale dell’armaiolo (fabbricante o riparatore) che effettivamente disattiverà l’arma, in modo che sia fin da subito tracciabile e messo per iscritto già in fase di richiesta di disattivazione, e non dell’armaiolo d’appoggio, che cura solo la spedizione.
Avv. Adele Morelli
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Il TIMA è un corso facoltativo di durata triennale di IPSIA Beretta nato per unire il percorso scolastico alle richieste che offre il settore armiero in Valle Trompia.
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