Conseguenze per chi vende al cacciatore che non ha pagato le tasse di CCGG

Sono un armiere, in quali sanzioni rischio di incorrere se vendo un’arma ad un cliente che mi mostra la licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità ma per la quale non ha pagato le tasse di CCGG per l’anno in corso?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Anzitutto bisogna ribadire il presupposto per cui l’esercizio dell’attività venatoria con una licenza di porto di fucile uso caccia (vigente nel quinquennio dal rilascio) per la quale non si è provveduto a pagare le tasse di concessione governativa per l’anno in corso, secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza, fa incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 157/1992,
  • sanzione penale di cui all’art. 699 cp in combinato disposto con l’art. 15 L. n. 497/1974,

e infatti, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che in questi casi il porto dell’arma è da ritenersi “abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all’omesso pagamento della tassa di concessione governativa” e “integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 699 c.p. e L. n. 497 del 1974, art. 15” (Cass. Pen. 27707/2020, conf. Cass. Pen. 17497/2020 e già Cass Pen 19/05/1986, contra Cass. Pen. 01/06/1990). Peraltro, l’obbligatorietà dell’obbligo di pagamento delle tasse CCGG per l’anno in corso, pena l’impossibilità per il porto d’armi di produrre gli effetti di legge (non si può esercitare l’attività venatoria, non si possono acquistare armi e materiali esplodenti, non se ne può fare il trasporto, non si può andare ad esercitare attività sportiva con l’uso delle armi al poligono) era già stata chiarita dalla circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1 del 20.05.2016 concernente proprio “Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative […]”.

La condotta dell’armiere che fa una vendita di un’arma ad un soggetto, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità nel quinquennio, che non ha pagato le tasse CCGG per l’anno in corso, potrebbe essere inquadrata, a discrezione dell’autorità procedente, come violazione dell’art. 17 TULPS, se tale prescrizione è espressamente indicata in licenza (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206euro e può essere definita con oblazione), oppure addirittura come violazione dell’art. 35, commi 5 e 8, TULPS (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 4.000euro a 20.000euro, e non è definibile non oblazione).

Avv. Adele Morelli

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