Detenzione di spade di rappresentanza

Ho ereditato da mio nonno due sue spade di rappresentanza, prive sia di affilatura sia di punta acuminata, che mio nonno ha sempre considerato dei simulacri e non li ha mai denunciati, poiché gli erano state assegnata quando era ufficiale. Ho chiesto informazioni alla mia Caserma dei Carabinieri e mi hanno detto che per acquisirne la materiale disponibilità devo conseguire un porto d’armi o un nulla osta all’acquisto del Questore, poiché sono armi bianche. Cosa devo fare?

Risposta a cura dell’Avv. Adele Morelli

Se si tratta di oggetti che non sono né taglienti né acuminati, perché così sono stati realizzati all’origine, in quanto appunto simulacri con mera funzione di rappresentanza, gli stessi non vanno considerati armi bianche e pertanto se ne può acquisire la materiale disponibilità senza compiere alcun adempimento di Pubblica Sicurezza. La disciplina di tale fattispecie ha i seguenti riferimenti:

  • art. 5 L. n. 36/1990, che dispone che “La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.”;
  • circ. Stato Maggiore dell’Esercito n. Cod. id. 770 Ind.cl. del 02.03.2016, che dispone “[…] deve essere denunciata all’Autorità di pubblica sicurezza soltanto la detenzione di sciabole e spadini ascrivibili alla categoria delle “armi bianche proprie”, in quanto muniti di punta acuminata e di filo tagliente (caratteristiche costruttive che ne subordinano l’acquisizione al possesso di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto rilasciati dalla medesima Autorità di P.S.).”;
  • circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/000644/10171(20) del 17.01.2020, che così prevede: “3. Regime giuridico delle sciabole e spadini privi di punta e taglio. Nel caso in cui, invece, la sciabola o lo spadino ab origine siano prodotti e commercializzati privi della punta e del filo tagliente, per costituire un “accessorio d’ornamento dell’uniforme”, ovvero siano stati resi un mero “simulacro” e dunque non idonei a recare offesa alla persona, poiché privi di tali caratteristiche, gli stessi non vanno considerati un’arma, quanto, piuttosto, strumenti atti ad offendere. Conseguentemente essi non necessitano delle sopra richiamate autorizzazioni o adempimenti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo di denuncia di detenzione.”.

Avv. Adele Morelli

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